Rappresentanza

Al di là di quella che può indubbiamente considerarsi come l’attività principale dell’agente, che è appunto quella di promuovere la conclusione di affari, l’agente è chiamato a svolgere ulteriori attività, le quali costituiscono espressione di una vera e propria rappresentanza ex lege, il cui contenuto, peraltro, varia a seconda che di tratti di rappresentanza passiva (1° comma) o di rappresentanza attiva (2° comma).

L’ art. 1745, 1° co., c.c. dispone infatti che le <<dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze  contrattuali sono validamente fatti all’agente>>; il 2° comma prevede, poi, la possibilità per l’agente di chiedere <<i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo>>.

La principale ragione che si pone alla base di tale scelta legislativa si fonda sulla particolare posizione che l’agente ricopre nell’ambito dell’organizzazione esterna dell’impresa, che lo porta ad un continuo contatto con la clientela e lo rende partecipe di quelle che sono le sorti dei contratti dallo stesso promossi.

Accanto alla rappresentanza ex lege si pone poi una diversa rappresentanza, di natura volontaria, contemplata dall’ art. 1752 c.c.

In forza di essa all’agente viene conferito il potere di concludere lui stesso quei contratti di cui è stato il promotore, agendo, così, in nome e nell’interesse del preponente sulla scorta di un preciso potere rappresentativo attribuitogli da quest’ultimo attraverso la procura, per la cui validità non si richieda l’osservanza di particolari formalità.

Essa non snatura, quindi, quella che è la funzione tipica dell’agenzia; l’agente rimane, infatti, sempre obbligato ad eseguire l’originaria prestazione dedotta in contratto, che è appunto quella di rendere possibile, attraverso il proprio intervento, la propria attività, la conclusione di contratti in capo al preponente.

Attività alla quale, proprio in virtù dell’indicata procura, si verrà ad aggiungere la facoltà, una volta valutata la convenienza di avvalersi o meno dell’indicato potere rappresentativo di concludere lui stesso il contratto promosso.