Provvigione
La provvigione è il compenso spettante all’agente per l’attività svolta nell’interesse del preponente.
Essa si presenta come un “compenso di risultato” in quanto diretta a costituire il corrispettivo non già del lavoro svolto ma dell’utile conseguito mediante l’opera eseguita dal lavoratore.
Sua caratteristica fondamentale è infatti quella di essere un compenso commisurato e rapportato agli affari promossi dall’intermediario.
Normalmente la provvigione viene determinata in ragione di una percentuale sul valore dell’affare o stabilita sotto forma di sovrapprezzo sul prezzo minimo.
Il compenso dell’agente può però anche consistere in una somma fissa per ogni contratto concluso o per ogni unità di misura della merce oggetto della prestazione contrattuale.
Il fatto che l’agente vada retribuito in proporzione ai risultati raggiunti porta ad escludere automaticamente l’ammissibilità di una retribuzione in ragione di un fisso mensile o minimo garantito, tranne l’ipotesi in cui una parte del compenso mantenga una struttura provvigionale.
La retribuzione in misura fissa e determinata è infatti una prerogativa del lavoro subordinato e non certamente del lavoro autonomo all’interno del quale si colloca l’agenzia.
Stante il chiaro disposto dell’art. 1742 c.c., la provvigione rappresenta dunque un vero e proprio elemento essenziale del contratto di agenzia che contribuisce alla delineazione dei suoi caratteri tipici e fondamentali.
Il contratto di agenzia, in quanto contratto tipico, risulta infatti dalla combinazione di più elementi i quali proprio dalla loro coesistenza ne permettono la sua individuazione.
Se non può certamente configurarsi quale contratto di agenzia quel rapporto nel quale manchi il compimento, da parte dell’agente, di un’attività promozionale o comunque di un’attività promozionale svolta in modo stabile, così come pure non è ravvisabile un contratto di agenzia non assistito da un ambito territoriale di sua operatività, così, parimenti, non può configurarsi quale contratto di agenzia quel rapporto dove l’agente non viene retribuito in misura provvigionale.
Per l’ art. 1742 c.c., la provvigione costituisce un elemento qualificante il contratto di agenzia, che trova il proprio fondamento nella particolare natura dell’opera esercitata dall’agente, caratterizzata dallo svolgimento di un’attività organizzata ed autonoma con l’assunzione, da parte di quest’ultimo, del rischio connesso alla piena attuazione dell’affare promosso.