Procacciatore d’affari – Obblighi

Il procacciatore ha diritto al compenso semprechè l’affare proposto sia concluso dalle parti.

Egli non ha nessun obbligo di indipendenza e imparzialità nelle trattative, può ovviamente tutelare solo gli interessi della parte con la quale si è contrattualmente impegnato a svolgere l’attività di ricerca dell’affare, senza essere vincolato da particolari obblighi nei confronti dell’altra se non quelli che scaturiscono dai principi generali di correttezza nelle trattative precontrattuali e di diligenza.

Il vincolo che lega il procacciatore ad una sola delle parti che pone in contatto per la conclusione dell’affare lo differenzia dal mediatore.

E ciò traspare del resto dalla natura della sua attività la quale non influenza il rapporto obbligatorio che s’instaurano tra i due contraenti.

La sua è, infatti, un’attività promozionale svolta nell’interesse di uno dei due futuri contraenti.