Privilegio

Il credito alle provvigioni relative all’ultimo anno di attività è assitito da privilegio.

Lo prevede l’ art. 2751 bis, n. 3, c.c. (norma estendibile, per espressa previsione, anche ai crediti di natura indennitaria).

La determinazione dell’anno, per il riconoscimento del privilegio, va effettuato con un calcolo a ritroso.

Rientrano nella previsione dell’ art. 2751 bis c.c., anche le provvigioni relative ad affari promossi prima dell’estinzione del rapporto di agenzia ed accettati dalla preponente solo successivamente ed, infine, le provvigioni conseguenti ad affari promossi ed eseguiti anteriormente ma la cui liquidazione, contrattuale o consuetudinaria, avvenga nel termine previsto dalla norma.

Irrilevante è che l’agente sia un agente individuale o un società, sia essa di persone come di capitali; il credito alla provvigione è comunque assistito dal privilegio.