Prestazioni accessorie
Oggetto del contratto di agenzia è lo svolgimento di una attività economica organizzata ed autonoma, indirizzata ad un risultato di lavoro che si sostanzia nella promozione di affari.
L’attività principale dell’agente è quindi quella di favorire, attraverso il proprio intervento, la conclusione di contratti in capo al preponente.
Accanto a questa, che può considerarsi come la prestazione principale, si può verificare che l’agente sia chiamato a svolgere ulteriori attività che, pur essendo strettamente collegate con quella promozionale e volte a rendere più concreta la conclusione dell’affare, se ne distaccano in quanto non tipiche dell’agenzia.
Si tratta soprattutto di attività eventuali che sono indispensabili perchè l’agente possa validamente espletare l’incarico ricevuto (e molte volte necessitate proprio dal particolare settore di operatività dell’agente) e che si pongono a fianco, pur mantenendo la propria individualità, a quelle necessarie, espressamente indicate dal codice civile (quali ad es., oltre l’attività promozionale, l’obbligo di fornire informazioni al preponente).
Tali ulteriori attività, che vanno sotto il nome di prestazioni accessorie, non sono peraltro idonee a snaturare la causa tipica dell’agenzia, che rimane sempre e comunque quella delineata dall’ art. 1742 c.c.
Mantenendo tale loro carattere di accessorietà, esse rimangono, quindi, assorbite nella prestazione principale, la quale rimane sempre e comunque quella fondamentale e caratteristica del contratto di agenzia.