Preavviso
Ciascuna parte del contratto di agenzia a tempo indeterminato può intervenire sulla sua durata attraverso il recesso.
Recesso che rappresenta un atto di intervento unilaterale con il quale la parte recedente comunica all’altra la sua volontà di interrompere e, così, di sciogliere il rapporto di agenzia in corso.
Perché, però, la facoltà di recesso possa considerarsi legittimamente esercitata è indispensabile che questa sia svolta nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’ art. 1750 c.c. e dagli AEC.
L’ art. 1750, 2° co., c.c., nell’attribuire ad entrambe le parti del contratto di agenzia la possibilità di scioglierlo, subordina il legittimo esercizio di tale diritto all’osservanza di un determinato comportamento.
La parte recedente è infatti obbligata a concedere all’altra un periodo di preavviso.
Periodo, la cui durata viene espressamente indicata dallo stesso art. 1750 c.c., il quale prevede che <<il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno>>.
Salva rimane però la facoltà riconosciuta alle parti di concordare, come prevede il 4° co. dell’ art. 1750 c.c., termini di preavviso di maggiore durata, anche se <<il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente>>.
A ciò aggiungasi che gli AEC, recependo integralmente l’ art. 1750 c.c., distinguono, peraltro, a seconda che il recesso sia operato dal preponente (e che sarà di diversa durata a seconda che si tratti d agente monomandatario o agente plurimandatario) o dall’agente.
Quanto alla prima ipotesi l’ AEC 10.12.2014 (artigianato) prevede che in caso di recesso da parte della ditta mandante (preponente) la stessa dovrà darne comunicazione nel rispetto dei seguenti termini:
- a) Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
-3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni
-4 mesi per i contratti di durata da 0 a 4 anni iniziati
-5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati
-6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni .
- b) Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
-5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati
-6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni iniziati
-8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.
Così dispongono anche l’ AEC 30.7.2014 (industria) e l’ AEC 16.2.2009 (commercio).
Qualora a recedere sia invece l’agente (o rappresentante), la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, distinguendosi il caso dell’agente impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto (AEC 2009, 2014).
La fissazione di termini minimi di preavviso attuata dal D.Leg.vo 303/91 porta, infine, a ritenere pienamente compatibile con la nuova disciplina dello scioglimento del contratto di agenzia anche l’ AEC 20.6.56, valido erga omnes, il quale all’art.8, prevede un termine unico di 4 mesi,quale che sia la durata del contratto.
Pertanto, qualora lo scioglimento del contratto di agenzia non si trovi assoggettato alla disciplina collettiva privatistica, ben potrà darsi applicazione alla disposizione dettata in materia dal citato art. 8, semprechè, avuto riguardo al singolo caso considerato, il termine di preavviso, rapportato alla durata del contratto di agenzia del cui scioglimento si tratta, rispetti i termini minimi fissati dall’ art.1750 c.c.
Conclusione, questa, cui si giunge leggendo l’ultimo comma di tale articolo il quale, con il prevedere la possibilità per le parti di <<concordare termini di preavviso di maggiore durata>>, rispetto a quelli previsti al 3° comma, implicitamente esclude l’ammissibilità di termini di preavviso più brevi rispetto a quelli legislativamente fissati.
Dall’ obbligo di osservare, da parte del recedente, un periodo di preavviso discende, quindi, che a fronte della facoltà concessa alla parte di incidere unilateralmente sullo svolgimento futuro del contratto di agenzia, si pone il preciso rispetto di una norma di comportamento, di un vero e proprio obbligo rappresentato dalla individuazione preventiva del momento in cui il contratto cesserà di esistere una volta esauritosi il preavviso.
Onde evitare che il recesso possa concretarsi in un vero e proprio inadempimento contrattuale, necessario si rivela che la parte recedente dia preavviso all’altra entro un termine stabilito, come prevede il 2° co. dell’ art. 1750 c.c.
A seguito dell’avvenuta comunicazione di recesso e della concessione dell’indicato periodo di preavviso, il rapporto proseguirà, così, fino al suo esaurimento, coincidente con l’ ultimo giorno di durata del preavviso.
In quanto presupposto legislativamente indicato come necessario per l’attuazione di un recesso legittimo, ne consegue che l’inosservanza all’obbligo del preavviso potrebbe dar luogo anche ad una ipotesi di inadempimento, con conseguente diritto della parte non recedente di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
Eventualità che, secondo parte della dottrina, potrebbe andare ravvisata nella sola ipotesi in cui non siano applicabili gli AEC di categoria (v. da ultimo AEC del 2014) i quali, prevedendo una indennità sostituiva del preavviso, di fatto attribuiscono al preavviso il carattere di un’obbligazione alternativa rispetto a quella della indennità sostitutiva.
Soluzione, questa, che secondo altri autori non esclude che comunque la violazione dell’obbligo di preavviso non precluda il diritto della parte non recedente ad un risarcimento, non assumendo l’indennità sostituiva di cui agli AEC un carattere assorbente anche dell’eventuale danno conseguente ad un vero e proprio inadempimento contrattuale.