Preponente

Diversamente dall’agente di commercio, la cui definizione si ricava indirettamente dalla tipologia della sua attività (la promozione di affari), nessuna definizione viene invece fornita sia dal codice civile sia dalla direttiva comunitaria CEE per quanto riguarda il preponente.

Normalmente il preponente è un imprenditore come individuato dall’ art. 2195 c.c.

Nulla esclude che però preponente possa essere anche un soggetto non imprenditore. E ciò sulla scorta della mancanza di qualunque riferimento legislativo al riguardo.

Conseguentemente anche l’artista potrà rivolgersi ad un agente dei commercio per promuovere le proprie prestazioni.

Secondo poi la giurisprudenza della S.C. (Cass. 23.4.1985, n. 2691, in MGI, 1985), anche un ente pubblico, economico o non economico, potrà rivestire tale qualifica.