Obblighi dell’agente commerciale (Direttiva CEE)
Obbligo principale dell’agente è quello di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede (art. 3, 1° co.).
E’ questa una regola di condotta la quale, perlomeno fino all’entrata in vigore del d.leg.vo 65/99 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva 86/653/CEE, non compariva nel nostro ordinamento, anche se l’osservanza di tali obblighi era comunque estendibile all’agente di commercio proprio in virtù dell’attività da questi esercitata, improntata sulla stabilità e consistente nella promozione contrattuale (art. 1742 c.c.) realizzata nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente associata al dovere di informare quest’ultimo (art. 1746 c.c.).
Il quadro è, però, mutato in seguito all’intervento del citato d.l.vo il quale, recependo le indicazioni contenute nel citato art. 3, n.1 e, così, innovando l’originario testo dell’art. 1746 c.c., ha espressamente imposto all’agente l’osservanza di siffatti obblighi.
L’ art. 3, n.2 della direttiva precisa, poi, quali siano i comportamenti cui è tenuto l’agente commerciale.
Questi, in particolare, deve (a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed eventualmente concludere gli affari di cui è incaricato, (b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone, (c) attenersi alle istruzioni impartite dal preponente.
Tralasciando l’obbligo di cui al punto (a) – il quale non trova una specifica previsione nell’ambito delle norme dettate in materia di agenzia, anche se però, pur in assenza di una precisa previsione normativa, un obbligo di eguale natura può tranquillamente essere imposto all’agente sulla base del generico dovere di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. cui lo stesso deve adeguarsi – i restanti obblighi di cui ai successivi punti (b) e (c) sono speculari a quelli già prefissati dall’ art. 1746 c.c. dove si prevede, appunto, l’obbligo dell’agente di uniformarsi alle istruzioni del preponente e di fornire a quest’ultimo le informazioni riguardanti le condizioni di mercato e quelle per valutare la convenienza dei singoli affari.