Obblighi dell’agente
Gli obblighi dell’agente sono:
– svolgere l’attività promozionale (art. 1742 c.c.);
– svolgere la propria attività nel rispetto della diligenza (art. 1176 c.c.);
– agire <<con lealtà e buona fede>> (art. 1746 c.c.);
– seguire le istruzioni del preponente (art. 1746 c.c.);
– informare la ditta preponente (art. 1746 c.c.);
– comunicare l’impedimento sopravvenuto (art. 1747 c.c.);
– corrispondere lo star del credere (se convenuto e nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 1746 c.c.);
– rispettare l’eventuale esclusiva di zona (art. 1743 c.c.);
– rimettere all’azienda le eventuali somme riscosse per conto di quest’ultima;
– non concedere sconti o dilazioni se non autorizzato (art. 1744 c.c.).
La violazione di di tali obblighi determina una situazione di inadempimento dell’agente con conseguente possibilità del preponente di sciogliere immediatamente il vincolo contrattuale.
In conseguenza di ciò all’agente non spetterà alcuna indennità, sia di mancato preavviso (art. 1750 c.c.) sia di scioglimento (art. 1751 c.c.) e sarà, inoltre, tenuto al risarcimento dei danni subiti dal preponente.