Minimi di fatturato
Dall’obbligo, incombente sull’agente, di adempiere l’incarico ricevuto nel rispetto della diligenza consegue, come ipotesi tipica di violazione, l’inammissibilità di una limitazione volontaria della sua prestazione con ovvia riduzione del numero di affari promossi e con conseguenti danni per il preponente.
Molto spesso nei contratti di agenzia vengono consensualmente previsti a carico dell’agente minimi di fatturato (c.d. target) il cui mancato raggiungimento viene considerato quale inadempimento con conseguente possibilità per la preponente di risolvere il contratto di agenzia.
L’agente non può limitare a suo piacimento la propria prestazione, ma deve porre in essere un’attività che da un punto di vista quantitativo e qualitativo si presenti come normale ed atta a permettere il raggiungimento di quegli obiettivi che siano stati prefissati dalle parti.
La mancata realizzazione degli obiettivi, semprechè questa non discenda da circostanze obiettive quali ad es. le condizioni di mercato e la natura della stessa merce o comunque, in ogni caso, non sia conseguenza di un suo comportamento colposo, comporterà l’individuazione di un inadempimento dell’agente che legittimerà una risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente con suo conseguente diritto al risarcimento dei danni.