Istruzioni
L’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente deve compiersi, conformemente ai criteri di cui all’ art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia e verrà, pertanto, a concretarsi in una regolare, stabile e continua attivita’ di visita e contatto con la clientela.
Se si esamina il contratto di agenzia sotto una diversa luce, più propriamente economica, emerge come tale contratto rappresenti, da un punto di vista sostanziale, il punto di incontro tra soggetti che perseguono finalità comuni.
Non a caso il contratto di agenzia viene infatti ricompreso, assieme al mandato, alla commissione, alla spedizione, alla mediazione, nella categoria dei contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica, con ciò intendendosi quei contratti dove le parti, proprio perchè sorrette da uno scopo comune, tendono, attraverso una reciproca collaborazione, al raggiungimento di un identico risultato.
Con riguardo all’obbligo dell’agente di seguire le istruzioni provenienti dalla ditta preponente esso si manifesta principalmente nell’adeguarsi alle direttive di carattere generale e specifico che l’azienda può impartire nel corso del rapporto e che potranno consistere in indirizzi sulle tecniche di vendita da adottare in relazione ad ogni singolo prodotto, scale sconti da applicare su determinate tipologie di prodotti o su determinati quantitativi, come anche direttive sulla priorità da seguire nella scelta della clientela da contattare nonché corsi di aggiornamento, corsi di formazione (si immagini il caso dei dei promotori finanziari).
Questo senza snaturare il contratto di agenzia che è e rimane un rapporto di lavoro autonomo.
In quanto espressione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c., l’adeguamento dell’agente alle istruzioni della ditta preponente rappresenta uno dei presupposti perchè possa ritenersi diligentemente svolta l’attività promozionale.
L’agire diligentemente nell’adempimento delle obbligazioni scaturenti dall’agenzia, significa, infatti, eseguire tutte quelle prestazioni che, sulla base di una loro valutazione tecnica, si presentino idonee a permettere il raggiungimento di quei risultati che il preponente intende perseguire attraverso l’ attività dell’agente.
E, di conseguenza, laddove l’agente non si uniformi alle direttive aziendali ecco che si potrà configurare un suo inadempimento all’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., dal quale consegue la possibilità, per la ditta preponente, di recedere, per giusta causa, dal contratto in essere, con diritto all’ottenimento dell’eventuale risarcimento dei danni.