Informazione
Ulteriore espressione del generico dovere di diligenza contemplato dall’ art. 1176 c.c. è l’obbligo dell’agente di informare il preponente.
L’ art. 1746 c.c. – come pure i recenti AEC 2002 – stabilisce, infatti, che l’agente deve fornire al preponente le <<informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli>> e <<ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari>>.
Gli obblighi informativi che incombono sull’agente – uno di natura generica, l’altro di natura specifica – sono entrambi indirizzati a consentire al preponente il conseguimento di tutte quelle notizie che in qualche modo possono influire sulle decisioni aziendali.
Tali obblighi, in armonia con la struttura dell’agenzia, non devono però, eliminare o limitare l’autonomia di cui gode l’agente nell’esercizio della sua attività.