Inadempimento

Il fatto che l’ art. 1750 c.c. preveda e disciplini il recesso di una delle parti dal contratto di agenzia a tempo indeterminato e che la giurisprudenza abbia ritenuto che la normativa di cui agli artt. 1750 e 1751 c.c. esaurisca i possibili casi di scioglimento del rapporto per volontà unilaterale di una delle parti non significa affatto che all’agenzia non siano applicabili le norme sul contratto in generale e, segnatamente, quelle dedicate alla sua risoluzione.

Quindi, se indubbiamente il recesso ex art. 1750 c.c., nel rispetto dei presupposti di legittimità richiesti, costituisce la forma naturale e tipica di cessazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato, nulla impedisce che questo possa ugualmente sciogliersi, immediatamente, quando taluno dei contraenti tenga un comportamento tale da lasciare intravedere gli estremi di un inadempimento contrattuale e, perciò, legittimante la risoluzione ex art. 1453 c.c.

Il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di agenzia legittima, così, il ricorso, da parte del contraente non inadempiente, a tale mezzo di tutela, semprechè l’inadempimento rivesta particolare importanza, avuto riguardo alla finalità economica complessiva del contratto, oppure attraverso la stipulazione di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

Difatti, ai sensi dell’ art. 1455 c.c., non ogni inadempimento può considerarsi quale vizio funzionale della causa, ma solo quell’inadempimento che, previa una valutazione obiettiva effettuata in riferimento all’interesse dell’altra parte all’esatto e tempestivo adempimento, influisca in modo considerevole sulla sorte dello stesso contratto.

Da ciò deriva che, quanto all’inadempimento dell’agente, questo potrà ravvisarsi nei seguenti casi individuati dalla giurisprudenza:

(a) Ritardo dell’agente nella rimessa di somme riscosse per il preponente.

(b) Volume di affari inferiore a quello contrattualmente convenuto.

( c) Mancato svolgimento dell’incarico con la diligenza necessaria

(d) Violazione dell’obbligo di informazione

(e) Limitazione nell’attività promozionale di vendita

Per quanto, invece, concerne le ipotesi di inadempimento del preponente queste, sostanzialmente, si riconducono, oltre al caso tipico del mancato pagamento delle provvigioni (o della relativa indennità di mancato preavviso o di scioglimento), a quello del rifiuto sistematico di accettare ordini e proposti dall’agente, il che determinerà il conseguente diritto dell’agente di ottenere la risoluzione del rapporto oltre, ovviamente, al relativo risarcimento dei danni rappresentati dalle mancate provvigioni conseguite in relazione agli affari non eseguiti dal preponente.

A ciò si può aggiungere il caso singolare dell’applicazione di prezzi fuori mercato che rendono, di fatto, estremamente difficoltosa l’attività di vendita dell’agente; ipotesi, anche questa, che legittima la risoluzione del rapporto da parte dell’agente per inadempimento del preponente.