Indennità di cessazione del rapporto

Sulla scorta di quanto prevedono gli accordi economici collettivi del 2002 (AEC 26 febbraio 2002 COMMERCIO, AEC 20 marzo 2002 INDUSTRIA, AEC 20 marzo 2002 CONFAPI , AEC 12 giugno 2002), all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia all’agente viene riconosciuta una indennità di fine rapporto.

Essa è costituita da tre emolumenti:

a) indennità di risoluzione del rapporto, a carico della preponente, che viene annualmente accantonata presso l’Enasarco in un fondo denominato FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).

Essa viene liquidata all’agente indipendentemente dalle cause dello scioglimento del rapporto e, quindi, sia che esso si sciolga ad iniziativa del preponente come anche dell’agente.

Non è rilevante, ai fini del suo riconoscimento, che non vi sia stato incremento di fatturato o di clientela.

L’unico limite preclusivo è che, in caso di cessazione del rapporto da parte del preponente, ciò non sia causato dai seguenti fatti addebitabili all’agente:

– ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

– concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

b) indennità suppletiva di clientela che spetta all’agente quando il contratto si scioglie per iniziativa del preponente per un fatto non addebitabile all’agente medesimo oppure a seguito di suo decesso o quando intervengano dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

c) indennità meritocratica che compete all’agente se rispettate le seguenti condizioni:

– l’agente abbia acquisito nuovi clienti e/o

– abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;

– il preponente, anche dopo la cessazione del contratto, continui a beneficiare di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.