Impedimento dell’agente
L’impedimento dell’agente si ravvisa laddove l’agente non sia in grado di svolgere la propria attività.
Esso è disciplinato dall’ art. 1747 c.c. e si ravvisa in tutti quei casi in cui, a seguito dell’intervento di fattori esterni (ad es. malattia) l’agente sia impossibilitato a svolgere la propria opera.
Il verificarsi di ciò determina l’obbligo per l’agente di darne immediato avviso alla preponente.