Gravidanza e puerperio
Gli AEC del 2002 (Industria, Commercio, Artigianato) prevedono che in caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante il rapporto resti sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 8 (otto) mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente viene però riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo.
L’ AEC 20.3.2002 (Industria), all’art. 13 e l’ AEC 12.6.2002 (Artigianato), all’art. 11, dispongono altresì che la <<titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri>>.
Ovviamente nessun diritto alla provvigione competerà al titolare del contratto di agenzia per gli affari promossi direttamente dal preponente o da sostituto nel periodo stesso salvo che <<per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante>>.