Esclusiva e concorrenza
L’esclusiva, quale elemento naturale del contratto di agenzia, determina, a carico delle parti, il sorgere di obbligazioni negative.
Sia il preponente che l’agente sono, così, al tempo stesso debitori e creditori di un non facere, consistente nel divieto di esercitare il diritto di cui sono titolari.
Il dovere imposto al preponente di non valersi contemporaneamente di più agenti nell’ambito della stessa zona, cui corrisponde il dovere dell’agente di non assumere l’incarico per conto di imprese tra loro concorrenti, come anche di trattare affari in conto proprio ma in concorrenza con la ditta preponente, costituiscono quindi espressione di una consolidata esigenza pratica, di eliminare cioè tra agente e preponente qualunque possibile forma di concorrenza.
L’obbligo di non concorrenza, si afferma in giurisprudenza, <<e’ insito in quello di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. sicche’ va esclusa ogni facolta’ dell’agente di trattare non solo per conto di terzi, ma anche in proprio, affari in concorrenza con la casa preponente, se non ne sia stato espressamente autorizzato>> (Pret.Roma 5.5.91, TR, 1991, 156).
E’ infatti solo attraverso il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1743 c.c., le quali, in sostanza, si risolvono in una limitazione della libertà di iniziativa economica, che diviene possibile l’attuazione di un rafforzamento del rapporto di collaborazione tra agente e preponente, presupposto per una regolare prosecuzione del rapporto di agenzia.
E poichè la clausola di cui all’art. 1743 c.c. individua una precisa regola di comportamento cui devono sottostare le parti contraenti, indubbio è che la sua violazione, come già detto, costituisce una chiara ed evidente ipotesi di inadempimento contrattuale con diritto, della parte non inadempiente, di eventualmente risolvere il contratto in corso ed ottenere il risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.
Emblematica, al riguardo, si rivela una pronuncia della Cassazione del ’93 che ha riguardo al caso di un preponente che, violando l’obbligo di esclusiva, aveva sottratto affari all’agente.
Nell’occasione la S.C. ha affermato il seguente principio: <<Il preponente che, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale; il relativo diritto dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente>> (Cass. 17.5.93, n. 5591).
Ma l’indicata pronuncia va altresì segnalata per il distinguo che viene introdotto tra quella che si presenta come un’attività concorrenziale (illecita) svolta dal preponente in violazione dell’obbligo di esclusiva attraverso il ricorso ad altri agenti di commercio, costituente vera e propria violazione dell’esclusiva, e quella che, invece, si presenta come un’attività di promozione contrattuale svolta direttamente dal preponente nella zona di esclusiva dell’agente, pienamente lecita.
Conclusione, questa, evincibile dalla normativa contenuta nell’art. 1743 c.c. in combinazione con quella di cui all’art. 1748 c.c. – norma questa ultima che riconosce comunque all’agente il diritto alle provvigioni anche sugli affari conclusi direttamente dal preponente – che porta inevitabilmente a far ritenere pienamente ammissibile lo svolgimento da parte del preponente di un’attività di promozione contrattuale nell’ambito della zona riservata all’agente.
Attività che però, come sottolineato dalla pronuncia testè riportata, non può spingersi oltre determinati limiti.
Come viene infatti osservato anche in dottrina, se il preponente è indubbiamente abilitato a visitare o a far visitare la zona per controllare l’operato dell’agente ed a concludere quei contratti che i clienti con i quali mantiene rapporti commerciali gli chiedono o quei contratti che gli si presentano occasionalmente, non può però svolgere in modo abituale ed organizzato l’attività assegnata all’agente.