Estonia

In Estonia il contratto di agenzia è disciplinato dal Law of Obligations Act (Võlaõigusseadus – VÕS), entrato in vigore nel 2002, che recepisce la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali. La disciplina si trova principalmente negli articoli 670–691 VÕS.

Ecco i punti principali:

1. Definizione

  • § 668 VÕS definisce il contratto di agenzia (agendileping): l’agente si obbliga, in modo stabile e continuativo, a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente oppure a concluderli in suo nome, ricevendo una provvigione.
  • È distinta la figura del maakler (mediatore), che opera in maniera episodica, da quella dell’agent (agente di commercio), che opera stabilmente.

2. Obblighi dell’agente

  • §§ 669–672 VÕS: l’agente deve tutelare gli interessi del preponente, fornire informazioni, seguire istruzioni ragionevoli, mantenere la riservatezza e agire con la diligenza professionale.

3. Obblighi del preponente

  • §§ 673–675 VÕS: il preponente deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria, avvisarlo se prevede che i volumi di affari saranno inferiori al normale, e pagare le provvigioni.

4. Diritto alla provvigione

  • §§ 676–683 VÕS:
    • L’agente ha diritto alla provvigione per tutti i contratti conclusi durante la vigenza del contratto di agenzia come risultato della sua attività.
    • Se l’agente è incaricato di un determinato territorio o clientela, ha diritto alla provvigione anche se il contratto è concluso senza il suo intervento.
    • La provvigione matura quando il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione principale.

5. Indennità di cessazione

  • § 691 VÕS: alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto a un’indennità di clientela, salvo che la cessazione dipenda da un suo grave inadempimento.
    • L’indennità è calcolata sulla base del vantaggio che il preponente continua a ricevere dalla clientela procurata dall’agente.
    • L’importo non può superare l’equivalente della remunerazione di un anno, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni (o della durata effettiva, se più breve).

6. Patto di non concorrenza

  • § 692 VÕS: è valido solo se stipulato per iscritto, riguarda l’area o la clientela affidata, e le merci oggetto del contratto.
    • Può durare al massimo 2 anni dopo la cessazione del contratto.