Esclusiva

L’istituto viene disciplinato in maniera organica dal codice civile del 1942, che ad esso dedica l’ art. 1743 c.c.

Nella sua definizione codicistica, l’esclusiva consiste da una parte nel divieto per il proponente di conferire contemporaneamente a più agenti l’incarico di promuovere la conclusione di contratti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, e dall’altra nel divieto per l’agente di assumere, nella stessa zona e per lo stesso ramo, l’incarico di trattare gli affari di diverse imprese in concorrenza tra loro.

In senso analogo disponeva l’art. 2 dell’AEC 19.12.79, AEC 24.6.81 e AEC 21.3.84, stabilendo, peraltro, << la possibilità di diverse intese tra le parti>> come pure la non estensibilità del divieto, <<salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro>>; disposizioni, queste mantenute nei recenti accordi economici del 2002. 

Il diritto reciproco di esclusiva vincola sostanzialmente (salvo diverse intese tra le parti) l’agente ed il preponente ad un obbligo di non concorrenza e sorge automaticamente nei confronti di entrambe le parti, salvo diversa loro pattuizione (tant’è vero che si afferma essere l’esclusiva un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia), con la conclusione del rapporto, a differenza di quanto avviene invece per altri contratti di distribuzione.

Il diritto di esclusiva rappresenta quindi un ulteriore completamento del rapporto di stretta collaborazione che deve sussistere tra ditta preponente ed agente, la cui operatività si mantiene e si svolge nell’ambito temporale di durata del contratto.

I limiti introdotti dall’ art. 1743 c.c. non possono infatti andare oltre la vigenza del rapporto stesso con la conseguenza che una volta intervenuto lo scioglimento del contratto, nulla impedisce al preponente di avvalersi di altri agenti come del resto all’ex agente di continuare a svolgere, per conto di ditte eventualmente concorrenti, la propria attività nell’ambito della medesima zona e per lo stesso ramo di commercio, semprechè non sia stato diversamente pattuito (art. 1751 bis c.c.).

E’ infatti da tale momento che viene meno qualunque obbligo di osservanza dell’esclusiva con la conseguente possibilità per le parti di valersi di tutte quelle libertà costituenti manifestazione del più generale principio di libertà di concorrenza.