Direttiva comunitaria

La modifica della disciplina del contratto di agenzia da parte dei d.leg.vi 303/91 e 65/99 ha la propria origine nella direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n.653 (86/653/CEE), che ha dettato disposizioni relative al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali (Bortolotti, Bondanini 2003, 21 e ss.).

Si tratta di una disciplina che consentito una armonizzazione in ambito europeo del contratto di agenzia, dopo la soppressione delle restrizioni della libertà’ di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività’ degli intermediari commerciali (Basenghi 2008, 5).
Antecedentemente all’intervento della menzionata direttiva, le discipline nazionali in materia di agenzia dei vari paesi appartenenti alla Comunità erano tra loro profondamente diverse.
Accadeva così che mentre in alcuni paesi il contratto di agenzia era regolato in modo compiuto, in altri paesi tale contratto era, invece, completamente trascurato dalla legge.
La diversa situazione normativa non mancava di comportare evidenti riflessi sia sul piano di una differente tutela della posizione contrattuale dell’agente in relazione ai vari paesi di appartenenza, sia sul piano della compromissione delle reali prospettive di concorrenza (Alessandri, Barbieri 1999, 1010).
Antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva 86/653, il contratto di agenzia era legislativamente regolato in Germania (legge 6 agosto 1953, inserita nell’HGB, par. 84 – 92 e successive modifiche), in Olanda (legge 23 marzo 1977, integrativa del c.comm.), in Francia (Decret 23 dicembre 1958, n. 1345, del Ministero dell’industria e del commercio e successive modifiche), in Danimarca (legge 8 maggio 1917, modificata dalla legge 13 aprile 1938), in Spagna (legge 21 luglio 1962 e decreto del Ministero de Trabajo 20 settembre 1962, Real Decreto 4 settembre 1981, n. 2033, Real Decreto 14 maggio 1982, n. 1195 e Real Decreto 1° agosto 1985, n. 1438 che ha abrogato i due precedenti), in Turchia (artt. 116 -134 del nuovo Codice di Commercio del 1957), in Finlandia (legge 30 maggio 1975), in Portogallo (Decreto lei 3 luglio 1986, n.178) (sul punto v. Baldi 1997, 13).
E’ perciò in tale contesto normativo a livello europeo, contraddistinto da una pluralità di distinte regolamentazioni, ciascuna operante all’interno di ogni singolo stato membro, che ha trovato pieno accoglimento l’attuazione dell’iniziativa, già espressa in due originari progetti inviata dalla Commissione al Consiglio, rispettivamente in data 11 gennaio 1997 e 29 gennaio 1979, di una disciplina dell’agenzia commerciale univoca ed uniforme in ambito europeo, ispirata al principio di armonizzazione legislativa, nel rispetto dello spirito e delle norme del Trattato di Roma.
Alla base di tale provvedimento si pone la soppressione, all’interno della Comunità, delle restrizioni alla libertà di stabilimento e nella libera prestazione di servizi per l’attività degli intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato, disposta con la direttiva del Consiglio n. 64/224/CEE del 25 febbraio 1964.
Le finalità cui si rivolge la direttiva, attuabili attraverso l’armonizzazione dei vari diritti nazionali, sono, principalmente, quello di migliorare le condizioni per un’effettiva concorrenza, di proteggere in misura maggiore gli agenti nei rapporti con il preponente e di rendere più agevole sia la stesura che l’esecuzione dei contratti di agenzia tra soggetti stabiliti in Stati diversi.
Scopo della direttiva è, dunque, quello di eliminare le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale; differenze che, se sussistenti all’interno della Comunità, ne condizionano inequivocabilmente la concorrenza come anche l’esercizio della professione di agente commerciale, pregiudicandone il livello di protezione rispetto alla ditta preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali e, inoltre, costituendo indubbio ostacolo ad una uniforme esecuzione dei contratti di agenzia conclusi in diversi paesi.

E ciò è indubbio, come del resto traspare dal Capitolo I, art. 1, n. 1, dove si dice espressamente che funzione della direttiva è quella di armonizzare  <<le disposizioni, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti>>.