Diligenza dell’agente
La diligenza del buon padre di famiglia rappresenta un criterio generale di valutazione del comportamento che la parte contrattuale deve osservare nell’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Essa identifica la regola di condotta che in astratto il “buon debitore” deve tenere.
Regola che va adattata alle circostanze del caso, avuto riguardo anche alla tipologia contrattuale ed alla figura del “debitore medio”.
Così ci sarà una diligenza dell’appaltatore medio, del mediatore medio, ecc.
Lo stesso vale per l’agente di commercio.
Anche questi sarà tenuto ad informare il proprio comportamento contrattuale a quello che è il comportamento che ci si aspetta da un “agente medio”.
L’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente deve dunque compiersi, conformemente ai criteri di cui all’art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia e verrà, pertanto, a concretarsi in una regolare, stabile e continua attivita’ di visita e contatto con la clientela.