Concorrenza sleale
Chiarita la funzione principale dell’ esclusiva (vedi art. 1743 c.c.), che è appunto quella di prevenire qualunque spunto di concorrenza tra agente e preponente, risulta altresì evidente come l’eventuale violazione di tale clausola non possa certamente realizzare un’ipotesi di concorrenza sleale.
L’ipotesi considerata dall’ art. 1743 c. c. , infatti completamente diversa da quella contemplata dall’ art. 2598 c.c. che riguarda propriamente quelle situazioni di concorrenza tra soggetti posti nel medesimo ambito produttivo e non tra soggetti che si pongono in una situazione di complementarietà l’uno rispetto all’altro come accade tra agente e preponente.
Poiché le attività ed i comportamenti competitivi in tal modo interdetti alle parti sarebbero, considerati in sè stessi e al di fuori del vincolo obbligatorio creato dal contratto di agenzia, e purchè non ricadano entro le varie figure di attività di concorrenza sleale previste dall’art. 2598 c.c. e segnatamente nella <<clausola generale>> con la quale esso si conclude, legittimamente esercitabili, la concorrenza eventualmente posta in essere non sembra quella (illecita perché ingiustamente lesiva dell’altrui diritto soggettivo) che appunto l’art. 2598 c.c. definisce <<concorrenza sleale>>: pare, al contrario, un illecito contrattuale, per quanto (al pari, se proveniente dall’agente, delle concorrenza posta in essere dal lavoratore subordinato: art. 2105 c.c.) reso in qualche modo più incisivo perché compiuto, rispetto all’impresa del preponente, <<dall’interno, in stato di partecipazione alla vita dell’organismo)
(Ghezzi 1970, 59) *.
In buona sostanza, dunque, mentre l’ esclusiva ha natura contrattuale, la concorrenza sleale ha natura extracontrattuale.
Il che, detto altrimenti, si risolve nell’affermazione che un conto è parlare di concorrenza sleale, un conto è parlare di concorrenza illecita.
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*Ghezzi G., Il contratto di agenzia, Bologna, Roma, 1970