Cessazione del rapporto di sub agenzia a seguito di cessazione del rapporto di agenzia tra agente preponente. Diritto del subagente all’indennità di cessazione
Una tematica ricorrente è quella se a seguito di cessazione del rapporto di agenzia tra agente e preponente da cui consegua la cessazione del rapporto di subagenzia, il subagente possa vantare il diritto all’indennità di fine rapporto.
La risposta è affermativa.
Il caso di specie si inquadra nella fattispecie di cessazione del rapporto per fatto non imputabile al subagente il quale si vede suo malgrado impedito nello svolgimento dell’attività promozionale stante il venir meno del rapporto di agenzia a monte tra agente e preponente.
Ne consegue l’attualità del suo diritto alla relativa indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., qualora ne ricorrano i restanti presupposti previsti dalla predetta norma o comunque il diritto all’indennità suppletiva di clientela prevista dagli AEC di settore (così Trib. Palermo, Sez. Lav., 10.12.2021, n. 4705).