Contratto d’agenzia
Con una norma decisamente chiara l’ art 1742 c.c. fornisce la definizione di contratto di agenzia.
Definizione che si ricava proprio dalla disamina di quella che è la prestazione tipica (e sicuramente peculiare) dell’agente di commercio, che, proprio in virtù della menzionata particolarità, si contraddistingue per caratteri suoi propri.
Dalla lettura dell’indicata disposizione traspare, infatti, che l’agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive in virtù del quale una parte (l’agente di commercio), assume <<stabilmente>> l’incarico di promuovere, <<per conto dell’altra (e cioè la ditta preponente)>>, verso <<retribuzione>>, la conclusione di contratti in una <<zona determinata>>.
L’attività di promozione contrattuale (e la sua obbligatorietà) rappresenta, dunque, il nucleo centrale sul quale si concentra l’identificazione dell’agente di commercio (e la conseguente configurazione del contratto di agenzia).
Perchè tale attività perché possa ricondursi nell’alveo dell’agenzia, deve necessariamente accompagnarsi ad ulteriori elementi, la cui coesistenza viene inderogabilmente richiesta dalla norma in questione.
È infatti indispensabile che tale attività sia svolta in modo stabile ; elemento questo, tra l’altro, che permette di distinguere l’agenzia dalla mediazione e dal procacciamento di affari dove, invece, l’attività dell’intermediario si caratterizza proprio per essere occasionale
E’ inoltre richiesto che la stessa si compia in un ambito spaziale ben determinato (la zona); anche questo carattere distintivo, che permette di distinguere l’attività dell’agente di commercio da quella del procacciatore ( e del mediatore) dove si assiste alla mancanza di una delimitazione territoriale dell’attività connotata, piuttosto, dall’assenza di un qualunque vincolo spaziale.
Infine, come poi prevede espressamente il successivo art. 1748 c.c., l’agente, per tale attività, dovrà essere retribuito con una provvigione.
Perchè, dunque, un contratto di agenzia possa considerarsi tale occorre la necessaria presenza dei seguenti elementi essenziali:
1) Lo SVOLGIMENTO di un’attività di promozione contrattuale da parte dell’agente;
2) La STABILITA’ dell’attività;
3) L’individuazione di una ZONA determinata;
4) Il riconoscimento all’agente di una RETRIBUZIONE.
La mancata ricorrenza di uno solo degli indicati elementi può pregiudicare la configurabilità del contratto così concluso quale contratto di agenzia.
Non è, invece, necessario l’elemento dell’esclusiva (art. 1743 c.c.); elemento, questo, molto spesso richiamato dalle parti in sede di predisposizione del contenuto contrattuale ma la cui presenza è irrilevante ai fini dell’esistenza, validità ed efficacia del contratto di agenzia.