Il termine di decadenza di cui all’art. 1751 c.c. Decorrenza
L’art. 1751, V° co., c.c. prevede che “l’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”.
Entro un anno dalla cessazione del rapporto l’agente deve quindi comunicare tale sua intenzione al preponente.
In caso contrario decadrà dal diritto alla relativa indennità di cessazione con conseguente sua estinzione.
Il termine decadenziale decorre dalla data in cui il rapporto di agenzia si è estinto e non, nel caso in cui si tratti di rapporto di agenzia a tempo indeterminato, per effetto della comunicazione di recesso da parte del preponente seguita dalla concessione del prescritto periodo di preavviso.
E’ principio pacifico in dottrina (v. al riguardo Saracini – Toffoletto, Il contratto di agenzia, Giuffrè Editore, Milano, 2002; Guido Trioni, Contratto di agenzia, Zanichelli Editore, Bologna – Roma, 2006 ) e in giurisprudenza è che la decorrenza del termine decadenziale dell’ anno decorre dalla data di cessazione (scioglimento) del rapporto e non dalla data della comunicazione di recesso.
Ciò in armonia con il principio della c.d. “ultrattività” secondo il quale il rapporto ha termine solo con la scadenza del periodo lavorato, tanto più che l’agente ha continuato a svolgere la propria attività percependo anche le relative provvigioni.
In questo senso si è orientata la Suprema Corte.
Emblematiche sono le seguenti pronunce: Cass. 4982/2004:”Secondo il principio dell’ultrattività il rapporto di agenzia ha termine solo con la scadenza del periodo di preavviso così detto “lavorato” nonmchè Cass. 3601/1980, Cass. 5849/1983
Coincidendo la cessazione del rapporto di agenzia con l’esaurimento del periodo di preavviso ne consegue che, dalla sua definizione, inizia a decorrere il termine annuale.