Indennità di cessazione e contratti di agenzia a tempo determinato: estensione dell’art. 1751 c.c.

Diversamente dal testo previgente, la nuova formulazione dell’ art. 1751 c.c. non distingue tra rapporto di agenzia a tempo indeterminato e rapporto di agenzia a tempo determinato.

Anche con riferimento a tale ultima tipologia di contratto la cessazione del rapporto per scadenza del termine naturale comporta quindi il diritto dell’agente alla relativa indennità di cessazione come determinata ai sensi dell’ art. 1751 c.c.

Ovviamente la durata del rapporto dovrà essere presa in considerazione in virtù del criterio equitativo, sia sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti per la corresponsione sia sotto il profilo del quantum.

Da notare come ai fini dell’indennità di cessazione la durata del rapporto sia irrilevante.

Anche un rapporto di breve durata può così comportare il diritto dell’agente ad un’indennità ragguagliata alla sua misura massima qualora la fattività dell’agente sia tale da comportare per il preponete il conseguimento di risultati considerevoli in termini di fatturato o di clientela acquisita.