Successione di contratti e continuitá del rapporto di agenzia
Molto spesso accade che nel corso di un rapporto di agenzia le parti intendano procedere alla modifica delle originarie condizioni attraverso la conclusione di un nuovo contratto.
Si pone a questo punto la questione se ciò determini l’interruzione dell’originario rapporto.
Al riguardo decisiva é la volontá delle parti.
Certo é che se loro intenzione é quella di sciogliere il precedente vincolo contrattuale (con un’apposita scrittura consensuale o con apposita clausola inserita nel nuovo contratto) si verificherá l’ interruzione del precedente rapporto cui fará seguito l’instaurazione di uno nuovo.
Per effetto dell’ interruzione del precedente vincolo scaturiranno però in capo all’agente il conseguente diritto all’indennità di mancato preavviso e di cessazione ex art. 1751 c.c. semprechè non intervenga apposita rinuncia dell’agente.
E, a quest’ultimo riguardo, va osservato che anche una risoluzione consensuale del rapporto di agenzia comporta il diritto dell’agente alla relativa indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.
Per cui onde evitare il rischio di un contenzioso tra le parti opportuno sarebbe consacrare la rinuncia dell’agente avanti alla competente Commissione di Conciliazione.
Va sottolineata, infatti, l’impugnabilità delle rinunzie e transazioni effettuate dall’agente (qualora ovviamente si tratti di ditta individuale) ex art. 2113 c.c. qualora queste non avvengano in sede conciliativa.
Nel caso, invece, le parti abbiano espressamente previsto che per effetto del nuovo contratto di agenzia il rapporto proseguirà senza soluzione di continuità (continuità, peraltro, ravvisabile anche laddove, pur in assenza di una clausola ad hoc, si assista ad un comportamento per facta concludentia), non si avrà alcuna interruzione del rapporto bensì una sua continuazione sotto le sembianze del nuovo testo contrattuale sottoscritto dalle parti.
Ciò significherà il mantenimento dei diritti in capo all’agente (ad es. indennità di cessazione) il cui riconoscimento avverrà solo all’atto della cessazione del rapporto ricorrendone i presupposti di cui all’ art. 1751 c.c.