Tentativo di conciliazione e ricorso per ingiunzione
Attuale è ancora la questione dell’applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento per decreto ingiuntivo come disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Secondo quanto si legge nella giurisprudenza di merito pare che anche siffatta procedura sia assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione (così di recente Trib. Napoli 1.10.2002, in Diritto e Giustizia, 2002, 41, 64, Trib. Chieti 28 marzo 2000, in PQM, 2000, f, 1,58).
Va però osservato che la Corte Costituzionale 13.7.2000, n. 276 (in http://www.giurcost.org) ha escluso siffatta obbligatorietà. E ciò in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio.
Sua funzione, si legge nella motivazione, è quella di consentire alle parti di “incontrarsi” in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, al fine di eventualmente comporre la vertenza. Ne deriva la conseguente estraneità da tale previsione di quei casi in cui il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo.
Ad avviso del Giudice delle leggi non avrebbe quindi senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento monitorio.