Provvigioni, indennità di cessazione rapporto e dimostrazione del relativo diritto dell’agente

Uno degli aspetti maggiormente difficoltosi nella dialettica processuale è la dimostrazione, da parte dell’agente, dei presupposti fondanti il suo diritto alla provvigione.

Molto spesso si tratta di una probatio diabolica in quanto l’agente non è in grado di adempiere o, comunque, si tratta di un adempimento molto difficoltoso, soprattutto quando oggetto della domanda sia il pagamento di provvigioni su affari direttamente conclusi dalla preponente nella zona di sua esclusiva competenza o il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.

Difficoltà che si tenta di superare (ma con esiti incerti) con la richiesta di prove testimoniali dei clienti assertivamente acquirenti diretti della preponente.

Un utile strumento processuale viene però fornito dall’art. 1748 c.c., nel testo modificato dall’art. 2 del d.lg. n. 303 del 1991 (poi trasfuso nell’art. 1749 c.c. per effetto del d.leg.vo 65/1999), il quale riconosce all’agente il diritto di ottenere dal preponente un estratto dei libri contabili, necessari per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.

Rilevanza ed attualità della norma che viene confermata dalla stessa Cassazione con sentenza del 5.9.2007, n. 18586 la quale non manca di osservare come vada comunque riconosciuto il diritto dell’agente all’acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l’allegazione relativa all’aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni di durata del rapporto.

Acquisizione che, osserva sempre la S.C., non può essere disattesa neppure allorquando sussista, nell’istanza avanzata dall’agente, una carenza di precisi dati quantitativi nel caso in cui si tratti di un carenza non imputabile all’agente ma derivante da un inadempimento della stessa preponente all’obbligo di informazioni a suo carico.

Principio di diritto questo che, se seguito, sicuramente agevolerà in misura considerevole l’agente ai fini della dimostrazione del suo diritto alla provvigione in relazione a quegli affari diretti eventualmente conclusi dalla preponente nella sua zona, nonchè in ordine alla dimostrazione dei presupposti fondanti il suo diritto all’ indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.