Legge finanziaria 2007: riflessi per il contratto di agenzia
Di seguito si riportano le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 con riflessi anche per il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale.
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Indice
(a) Profili generali – La normativa
(b) Tipologie: il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, di procacciamento di affari, promotori finanziari
(c) Destinatario della comunicazione
(d) Subagenzia
(e) Termine per la comunicazione
(f) Deroghe
(g) Trasformazione del rapporto di lavoro
(h) Cessazione del rapporto di lavoro
(i) Pluriefficacia della comunicazione
(l) Modulistica
(m) Fonti
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(a) Profili generali – La normativa
L’art. 1, comma 1180 della legge finanziaria 2007 ha sostituito il 2° comma dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 come segue:
<<(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo’ essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita’ del lavoratore e del datore di lavoro>>.
Sempre la legge finanziaria 2007, ai commi 1181 – 1185 ha introdotto le seguenti ulteriori integrazioni e modifiche alla previgente disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
<<(Immediata applicazione della norma in tema di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro)
- L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e’ abrogato.
(Obbligo di comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA in via transitoria)
- Fino alla effettiva operativita’ delle modalita’ di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
(Tipologie di variazione dei rapporti di lavoro soggette ad obbligo di comunicazione)
- Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
“e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa”.
(Semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro)
- All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse”.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e’ ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita’ e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma”.
(Abrogazione disposizione riduttiva della sanzione in tema di comunicazione dei rapporti di lavoro)
- E’ abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. >>
Con nota 4.1.2007 avente ad oggetto:Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) –Primi indirizzi operativi, e con successiva nota 14.2.2007 avente ad oggetto: Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Ulteriori indirizzi operativi, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha meglio delineato l’ambito di applicazione dell’ indicata norma.
Al riguardo si è precisato che <<per quanto concerne il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto (…) il lavoratore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l’area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata a continuativa. Di tali tipologia contrattuali si trova menzione nell’ art. 409, punto 3, c.p.c., che ha esteso l’applicazione delle norme del processo del lavoro a un insieme eterogeneo di rapporti di lavoro autonomo. Successivamente la legge di riforma del sistema pensionistico (n. 335/95) ha previsto l’iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi a una apposita Gestione Separata dell’INPS, al fine di estendere loro l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Inoltre, l’art. 5 del d.leg.vo 38/2000 ha esteso loro l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Da ultimo il d.leg.vo 276/2003 ha disciplinato, nel titolo VII – Capi I e II (articoli da 61 a 74), il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, il lavoro accessorio e le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro con specifico riguardo alle attività agricole, cui va aggiunta anche l’ipotesi prevista per gli imprenditori artigiani dall’art. 21, comma 6 ter, del d.leg.vo n. 269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003>> (nota 14.2.2007).
Si ritiene pertanto, continua l’indicata nota, <<anche in relazione alle finalità che la disciplina persegue, che il legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinati, vale a dire caratterizzati da:
– Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del rpesatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;
– Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d’opera cvon la struttura del committente;
– Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo;
– Personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo.
Ciò premesso, rileva la citata nota 14.2.2007, <<sulla base della duplice finalità della normativa, vale a dire da un lato di realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dall’altro di supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, si ritiene ragionevole circoscrivere l’obbligo in parola a quelle tipologieche siano significative sotto il profilo della conoscenza dell’andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili>> (nota 14.2.2007).
(b) Tipologie: il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, di procacciamento di affari, promotori finanziari
Tipologie tra le quali rientra il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale come anche diprocacciamento di affari nonchè rapporti instaurati con promotori finanziari, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale.
(c) Destinatario della comunicazione
Con ciò deve quindi intendersi che ogniqualvolta la ditta preponente instauri un nuovo rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale con un agente o rappresentante (semprechè ovviamente questi non rivesta la forma societaria sia di persone che di capitali o si avvalga di un’autonoma struttura imprenditoriale) questa sia tenuta a darne comunicazione all’ufficio compente che è rappresentato dal “CENTRO PER L’IMPIEGO” nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Per sede di lavoro, precisa la nota 4.1.2007, <<si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto allorchè questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto di assunzione>>.
(d) Subagenzia
All’obbligo di comunicazione si ritiene debba sottostare anche l’agente che instauri a sua volta un rapporto disubagenzia con il subagente.
(e) Termine per la comunicazione
Il termine per la comunicazione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto da intendersi come la data da cui decorre l’obbligo della prestazione e l’obbligo della remunerazione.
Ai fini della comunicazione, precisa la menzionata nota, <<ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Se l’ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poichè ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva. In questi casi lam comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purchè attestanti la data certa di trasmissione>>.
(f) Deroghe
Deroghe sono rappresentate dalla:
- a)assunzione d’urgenza per esigenze produttive: <<in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l’invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria>>
- b)assunzione per cause di forza maggiore: <<in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l’evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l’assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente>>
(g) Trasformazione del rapporto di lavoro
La comunicazione riguarda anche la trasformazione del rapporto di lavoro.
Il comma 1183 della legge finanziaria 2007 prevede tutta una serie di ipotesi che vanno ad aggiungersi a quelle già individuate dal 5° comma dell’art. 4 bis del d.leg.vo 181/2000 tra le quali si segnala, per gli indubbi riferimenti anche al contratto di agenzia, l’obbligo di comunicazione nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (v. art. 1750 c.c.).
La comunicazione deve avvenire entro cinque giorni (nota 4.1.2007)
(h) Cessazione del rapporto di lavoro
Immutato, rispetto a quanto già previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949 come sostituito dall’art. 6, comma 3, del d.leg.vo 181/2000 l’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, osserva la nota ministeriale 4.1.2007, <<la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all’atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giornida verificarsi dell’evento>>.
(i) Pluriefficacia della comunicazione
Il comma 1184 della legge finanziaria 2007 prevede:
- Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse”.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e’ ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita’ e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma
(l) Modulistica
Da reperire presso i competenti CENTRI PER L’IMPIEGO (così nota 4.1.2007).
(m) Fonti
Per il testo integrale delle note ministeriali 4.1.2007 e 14.2.2007 v. il sito www.lavoro.gov.it/lavoro/