L’art. 1742 c.c. e la definizione di contratto di agenzia

L’art. 1742 c.c. fornisce la definizione di contratto di agenzia.

Dalla lettura dell’indicata disposizione emerge che l’agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive in virtù del quale una parte (l’agente di commercio), assume <<stabilmente>> l’incarico di promuovere, <<per conto dell’altra (e cioè la ditta preponente)>>, verso <<retribuzione>>, la conclusione di contratti in una <<zona determinata>>.

La promozione contrattuale costituisce sicuramente l’elemento caratterizzante dell’agenzia sul quale si concentra l’identificazione dell’agente di commercio.

Ciò però non è sufficiente ai fini dell’identificazione del contratto in questione occorrendo la concomitanza di ulteriori elementi, la cui coesistenza viene inderogabilmente richiesta dalla norma in questione.

È infatti indispensabile che tale attività sia svolta in modo stabile, e ciò diversamente dalla mediazione e dal procacciamento di affari dove, invece, l’attività dell’intermediario si caratterizza proprio per essere occasionale

Viene inoltre richiesto che la stessa si compia in un ambito spaziale ben determinato (la zona).

Anche quest’ultimo carattere che permette di distinguere l’attività dell’agente di commercio da quella del procacciatore ( e del mediatore) dove si assiste alla mancanza di una delimitazione territoriale dell’attività connotata, piuttosto, dall’assenza di un qualunque vincolo spaziale.

Infine, come poi prevede espressamente il successivo art. 1748 c.c., l’agente, per tale attività, dovrà essere retribuito con una provvigione.

Il contratto di agenzia, nella sua struttura essenziale, risulta quindi dall’unione di quattro elementi (essenziali) costituiti,  (a) dallo svolgimento di un’attività promozionale da parte dell’agente, (b) dalla stabilità dell’attività così esercitata, (c) dall’individuazione di una zona di operatività dell’agente, e, infine, (d) dalla particolarità della retribuzione rappresentata dalla provvigione.

Elementi questi che, come non manca di rilevare la giurisprudenza, accompagnati all’ autonomia organizzativa e all’attribuzione del rischio economico in capo all’agente, devono tutti concorrere ai fini dell’identificazione del rapporto di agenzia, e la cui assenza può determinare il rifluire della singola fattispecie in un’altra diversa tipologia di contratto.

Frequente è quindi l’affermazione che il contratto di agenzia è caratterizzato da un complesso di requisiti, quali <<l’attribuzione del rischio economico, la stabilità dell’incarico, l’autonomia organizzativa nell’espletamento della propria attività, la promozione verso corrispettivo della conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una zona determinata>> (così Cass. 17.7.78, n. 3574).