La Corte di Giustizia Cee e l’illegittimità delle previsioni della contrattazione collettiva relative alla liquidazione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia
La Corte di Giustizia CE con la sentenza resa nella causa n. C 465/04, su ricorso per interpretazione pregiudiziale presentato dalla Corte di cassazione, ha innovato il “sistema italiano” di liquidazione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia.
Come è noto, la materia è regolata ora dall’art. 1751 c. c., introdotto dal d. lgs. n. 303 / 91, in attuazione della direttiva CE 86 / 653, il quale prevede che, al momento dello scioglimento del contratto, l’agente abbia diritto ad un’indennità, qualora ricorrano determinate condizioni previste dalla norma stessa.
L’art. 1751 c. c. determina la misura massima di tale indennità, stabilendo che non può superare un’annualità di provvigioni.
Le associazioni di categoria avevano tentato di eludere il contenuto precettivo di tale norma, di natura chiaramente imperativa, tramite una previsione della contrattazione collettiva, mediante la quale veniva previsto che tale indennità sarebbe spettata agli agenti anche in caso di insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1751 c. c., mentre veniva contestualmente fissata l’entità massima della stessa.
Si affermava che tale sistema della contrattazione collettiva sarebbe stato compatibile con la previsione dell’art. 1751 c. c., in quanto, seppure all’agente poteva venire riconosciuta una indennità di importo minore rispetto a quella che gli sarebbe stata liquidata dal giudice in base alla norma codicistica, essa avrebbe integrato ugualmente un trattamento di maggior favore per l’agente, in quanto gli garantiva la percezione dell’indennità anche in mancanza dei requisiti previsti per il sorgere del relativo diritto dallo stesso art. 1751 c. c.
Sulla legittimità di tale metodologia si sono creati contrasti numerosi dottrinari e giurisprudenziali, tant’è che la Corte di cassazione ha sentito l’esigenza di chiedere l’intervento della Corte di Giustizia, affinché si esprimesse in proposito.
La Corte di Giustizia Cee ha affermato la prevalenza della normativa comunitaria e quindi della relativa norma di recepimento rispetto alla contrattazione collettiva.
Chiaro sarà l’impatto di tale interpretazione giurisprudenziale con evidenti conseguenze favorevoli per gli agenti che dimostreranno una concretà fattività.
Costoro potranno infatti così conseguire il diritto ad un’indennità parificabile fino ad un (massimo di) anno di provvigioni
Diversa le conseguenze sul piano delle ditte mandanti.
Queste saranno infatti impossibilitate a quantificare preventivamente il relativo importo indennitario dovuto all’agente all’atto dello scioglimento del rapporto.
Importo che potrà essere determinato esclusivamente dal giudice, semprechè, ovviamente, le parti non raggiungano un accordo tra loro (A.B.).