La consegna dell’estratto conto

L’obbligo di consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni dovute, <<al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale esse sono state acquisite>> (art. 1749, 2° co., c.c.), si inserisce nel più generale obbligo imposto al preponente di informazione dell’agente.

L’imposizione di tale adempimento, del resto già previsto dagli accordi economici collettivi (AEC 19.12.79, AEC 24.6.81, AEC 21.3.84) ed ora ribadito dai vigenti AEC del 2002 ha, infatti, la funzione di permettere all’agente di verificare l’ammontare delle provvigioni che sono maturate nel periodo considerato ed in relazione alle quali nasce il suo diritto al relativo pagamento.

Nessun termine viene previsto per l’eventuale sollevazione di contestazioni da parte dell’agente.

E questo diversamente da quanto stabilito dall’art. 6 dell’AEC 26.2.2002 (settore commercio), il quale pone a carico dell’agente l’onere di eventuali contestazioni da sollevarsi entro trenta giorni dal ricevimento del conto, decorsi i quali il conto stesso deve intendersi come approvato definitivamente.

Al riguardo nulla prevedono, invece, gli AEC del settore industria ed artigianato.

Da qui la domanda, evidenziata dalla dottrina, se all’invio dell’estratto conto si applichi o meno l’art. 1832 c.c. (1)

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che la sussistenza di una convenzione di conto corrente, <<per regolare i rapporti fra agente e preponente, anche al fine dell’applicazione del disposto dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione del conto>>, postula <<un’espressa pattuizione>>, e, pertanto, in difetto di questa, ovvero in presenza di una <<pattuizione contraria>>, non può essere desunta dalla mera circostanza <<dell’invio di estratti-conto circa le rispettive situazioni di dare ed avere>>(Cass. 6.4.83, n. 2415)

Con ciò si lascia quindi chiaramente intendere che il semplice invio dell’estratto non comporta automaticamente un onere di contestazione da parte dell’agente, semprechè questo non sia stato contrattualmente previsto dagli stessi contraenti.

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(1) Art. 1832 (Approvazione del conto)

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.