La deroga dell’esclusiva
L’esclusiva rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia che proprio perchè tale deve considerarsi sempre sussistente in mancanza di una diversa volontà delle parti.
Con la sua semplice conclusione il contratto di agenzia deve quindi ritenersi assistito da un un vincolo bilaterale di esclusiva sia da parte dell’agente che del preponente.
In quanto elemento naturale – che ne consente la sua deroga – l’esclusiva non contribuisce all’identificazione del contratto di agenzia che può sussistere indipendentemente dalla sua previsione pattizia.
Certo è che una volta prevista espressamente (o per facta concludentia in virtù del silenzio osservato dai contraenti) essa diventa un elemento del contratto, che deve essere tenuto in debita considerazione dalle parti con conseguente loro obbligo di osservanza.
Se indubbiamente dal suo carattere non essenziale discende la facoltà delle parti di derogare al regime di esclusiva ci si chiede come tale deroga debba intervenire.
In altri termini se sia necessaria una deroga espressa o sia anche sufficiente una deroga implicita desumibile dal comportamento osservato dai contraenti.
L’orientamento della giurisprudenza pare indirizzato in tale ultimo senso.
Con le sentenze 9.10.2007 n. 21073; 23.4.2002, n. 5920 la Cassazione ha affermato che la deroga al regime di esclusiva può avvenire anche tramite un comportamento concludente delle parti desumibile al momento della conclusione del contratto ed anche successivamente nella fase dell’esecuzione del contratto di agenzia purchè tale intendimento sia chiaro ed univoco.