BELGIO – Normativa e possibilità di scelta delle norme applicabili

Il Belgio ha recepito la direttiva CEE n. 86/653 sui principi comunitari in materia di contratto d’agenzia con la legge 13 aprile 1995, normativa applicabile a tutti i contratti d’agenzia anche stipulati anteriormente ad eccezione di quelle obbligazioni già oggetto di azione giudiziaria alla data della sua entrata in vigore.

Tale legge ha portato un notevole innovamento nell’ordinamento del Belgio poiché prima i rapporti d’agenzia commerciale, privi di specifica disciplina, venivano regolati dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ricorrendo in via analogica alle norme dei contratti del Codice Civile, considerando le indicazioni di sentenze giudiziarie nonché gli usi commerciali.

Il nuovo testo non ha modificato la legge 3 luglio 1978 che all’art. 4 definisce lo status di rappresentante subordinato, per cui un contratto tra preponente e intermediario persona fisica viene considerato contratto di lavoro subordinato qualunque sia il contenuto delle disposizioni contenute.

Il Belgio stabilisce una specifica ed inderogabile disciplina dei rapporti di concessione di vendita commerciale esclusiva, che prevede, tra l’altro, il diritto del distributore esclusivo a ricevere un’indennità di fine rapporto.

L’art. 27 della normativa 13 aprile 1995 vigente in materia di agenzia commerciale prevede che le attività dell’agente con sede principale in Belgio siano regolate dalla legge nazionale, salva l’applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dal Paese.

Si ritiene pertanto che nei rapporti tra un soggetto belga ed uno proveniente da un Paese dell’Unione, secondo la Convenzione di Roma del 1980, le parti potranno liberamente scegliere la legge nazionale cui sottoporre il contratto.

La libera scelta di una legge straniera non sussiste quando si dimostri che l’agente è un dipendente del preponente.