Agenti settore Industria. La nuova indennità meritocratica dall’ 1.4.2017.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014 la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.
Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.
Ad oggi, quindi, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.
Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai precedenti contratti. Il meccanismo di determinazione dell’indennità meritocratica è alquanto complesso.
Alla fine del rapporto si dovranno effettuare due diversi conteggi poi successivamente sommati poi tra loro:

– fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le precedenti norme;

–  dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove norme ipotizzando che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto. 
Per i rapporti più datati si dovrà ipotizzare, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto sia iniziato il 1.1.2016, e quindi le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.


AEC INDUSTRIA 2014

Norma transitoria n. 2 agli articoli 10, 11

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del 1° gennaio 2014 continuerà ad essere applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 annessi in appendice e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo a condizione che i citati contratti di agenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla più sopra citata data del 1° gennaio 2016. In assenza di tale condizione verrà applicata soltanto la disciplina stabilita dall’art. 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.

L’applicazione, fino al 31 dicembre 2015, della disciplina prevista dagli articoli 10 e 11 dell’accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 comporta – per la determinazione dell’indennità meritocratica – che, come dato finale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B) dell’art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2015 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nell’ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nell’ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 10 anni).

Ai fini della determinazione dell’indennità meritocratica mediante applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della disciplina stabilita dagli articoli 10 e 11 del presente accordo economico collettivo si assumerà:

– come dato iniziale di raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso di migrazione di cui all’art. 11 punti n. 2 e 3 le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2016 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018 nell’ipotesi che, dalla data del 1° gennaio 2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);

– come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale la data del 1° gennaio 2016 ai fini dell’individuazione del periodo di prognosi (art. 11 punto n. 2), del tasso di migrazione (art. 11 punto n. 3) e della diminuzione forfetaria (art. 11 punto n. 5). Dall’indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi dell’indennità di risoluzione del rapporto (art. 10 capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (art. 10 capo II) spettanti all’agente o rappresentante di commercio a decorrere dall’anno 2016.