AEC 4.6.2025 – Commercio
L’AEC Commercio 2025, sottoscritto il 4 giugno 2025 ed entrato in vigore dal 1° luglio 2025, rappresenta un intervento di modernizzazione profonda della disciplina collettiva del rapporto di agenzia nel settore del commercio, ponendosi in consapevole discontinuità rispetto all’impianto dell’AEC 2009, rimasto sostanzialmente invariato per oltre quindici anni. Il nuovo accordo nasce dall’esigenza di adeguare la regolazione collettiva a un mercato radicalmente mutato, caratterizzato dalla digitalizzazione dei canali di vendita, dalla crescente centralizzazione delle politiche commerciali delle mandanti, dalla complessità delle strutture distributive e da una maggiore attenzione alle tutele economiche e informative dell’agente. Una delle innovazioni più significative, anche sul piano simbolico, è l’ingresso esplicito dell’e-commerce nella disciplina collettiva.
L’accordo prende atto del fatto che una quota sempre più rilevante del fatturato può essere generata attraverso canali online, spesso gestiti direttamente dalla mandante, e affronta il tema del loro impatto sul rapporto di agenzia, soprattutto nei casi di esclusiva di zona. Pur lasciando spazio alla contrattazione individuale, l’AEC 2025 supera il silenzio del passato e afferma il principio per cui le vendite online non possono più essere considerate estranee, per definizione, alla sfera economica dell’agente, imponendo quantomeno un dovere di tracciabilità e trasparenza e ponendo le basi per una corretta imputazione delle operazioni alla zona o alla clientela di competenza.
Ancora più rilevante, sotto il profilo tecnico e contenzioso, è la riforma della base di calcolo degli istituti economici, cristallizzata nella centralità dell’art. 1-bis, che chiarisce come, ai fini delle indennità e degli altri istituti di fine rapporto, non rilevino esclusivamente le provvigioni in senso stretto, ma anche una serie di somme corrisposte all’agente a vario titolo, quali premi, concorsi o rimborsi spese forfettari, compensi per attività di coordinamento o per l’incasso, anche quando tali voci siano formalmente disciplinate in accordi separati. Questa impostazione produce effetti a cascata su snodi fondamentali del rapporto, incidendo sul calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità di cessazione, del patto di non concorrenza e, più in generale, su tutte le fattispecie in cui si rende necessario determinare il valore economico medio del rapporto.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre l’ area grigia interpretativa che in passato ha alimentato un contenzioso diffuso, spostando il baricentro della discussione dalla qualificazione formale delle voci alla loro effettiva funzione economica e alla documentazione dei flussi finanziari. In parallelo, l’AEC 2025 rafforza in modo significativo la disciplina delle variazioni unilaterali del rapporto, imponendo che le modifiche relative a zona, prodotti, clientela o provvigioni siano comunicate per iscritto, assistite da un congruo preavviso e, soprattutto, escludendo la possibilità di apportare variazioni di sensibile entità nei primi dodici mesi di durata del contratto. In questo modo, il nuovo accordo introduce una vera e propria “procedimentalizzazione” del cambiamento contrattuale, riducendo il rischio di interventi improvvisi e sbilanciati e aumentando la certezza giuridica, anche in chiave probatoria. Sul fronte dei contratti a tempo determinato, l’accordo interviene con una scelta netta, ponendo un limite massimo di due rinnovi o proroghe consecutive, con il chiaro intento di evitare che il termine venga utilizzato come strumento di precarizzazione strutturale del canale agenziale e riaffermando la natura tendenzialmente stabile del rapporto di agenzia. Particolare rilievo assume anche il rafforzamento degli obblighi informativi gravanti sulla mandante, alla quale viene espressamente richiesto di fornire all’agente tutti i dati di fatturato necessari per il corretto calcolo delle indennità di fine rapporto, inclusi quelli relativi a vendite dirette, operazioni centralizzate, clienti di zona gestiti da strutture interne e, naturalmente, vendite online. In un contesto in cui l’asimmetria informativa rappresenta uno dei principali fattori di squilibrio del rapporto, questa previsione segna un passaggio importante verso una maggiore trasparenza e una più agevole tutela dei diritti economici dell’agente.
Sul piano economico, l’AEC 2025 introduce inoltre aggiornamenti ai parametri di riferimento per il FIRR e per gli scaglioni provvigionali, con effetti concreti sugli accantonamenti e sugli importi maturati nel corso del rapporto, mentre sul versante delle tutele personali si segnala l’introduzione di una specifica disciplina della paternità, che consente all’agente padre di sospendere l’attività per un periodo fino a venti giorni nei primi cinque mesi dalla nascita, adozione o affido, con divieto per la mandante di risolvere il rapporto durante tale periodo. Si tratta di una previsione che, pur mantenendo intatta la natura autonoma del rapporto di agenzia, evidenzia una crescente permeabilità della disciplina collettiva a logiche di protezione tipiche del lavoro subordinato. Nel complesso, l’AEC Commercio 2025 può essere letto come un accordo di modernizzazione sistemica, che non si limita ad aggiornare singoli istituti, ma ridefinisce l’equilibrio del rapporto di agenzia alla luce delle trasformazioni del mercato, valorizzando la trasparenza, la tracciabilità economica e la certezza delle regole, con ricadute rilevanti sia sul piano della gestione contrattuale sia su quello del contenzioso futuro.
