Rinunzie e transazioni

All’agenzia è applicabile l’ art. 2113 c.c. sulle rinunzie e transazione in virtù del richiamo esplicito contenuto nella stessa norma ai rapporti di cui all’ art. 409 c.p.c. tra cui sono annoverati, per l’appunto, anche i rapporto di agenzia.

Quindi le eventuali transazioni e rinunce effettuate dall’agente possono essere impugnate nei termini e condizioni di cui all’indicato art. 2113 c.c.