Risarcimento del danno
La nozione di risarcimento, quale figura generale ed unitaria, nasce, nella fase di formazione del diritto moderno, unitamente a quella altrettanto generale ed unitaria di danno.
Entrambe, in un rapporto di stretta consequenzialità con quella egualmente generale di responsabilità civile.
Il danno, e così anche il risarcimento, rappresentano la conseguenza della reazione, che prende il nome di responsabilità civile, dell’ordinamento dinanzi alla lesione di un interesse tutelato, sia esso diritto o situazione giuridicamente tutelata.
Funzione del risarcimento è quella di porre il soggetto, che abbia subito un danno, nella situazione qual era prima che esso si verificasse.
Il risarcimento ha una funzione riparatoria essendo volto a a soddisfare il danneggiato di quanto da lui subito per effetto di un comportamento illecito altrui.
Attraverso il risarcimento si giunge, così, ad una compensazione del danno, che di regola assume i connotati di una vera e propria compensazione pecuniaria (c.d. risarcimento per equivalente) o di una sua rimozione diretta (c.d. risarcimento in forma specifica).
In un’ ottica più ampia il risarcimento assolve, quindi, ad una funzione regolativa delle attività sociali, assumendo, più propriamente, le sembianze di una sorta di costo imputato al soggetto danneggiante quale conseguenza di un’attività illecita.
Lo stretto rapporto di interdipendenza tra risarcimento e danno porta a far ritenere l’individuazione e la definizione di danno quale il punto di partenza per giungere alla conseguente individuazione della nozione di risarcimento; mancando il primo, non si può procedere all’attuazione del secondo.
Va osservato che una definizione del danno non può essere correttamente data, se non considerando tale fenomeno nella sua duplice configurazione: a) naturalistica e b) giuridica.
Sotto il primo aspetto, il danno significa nocumento o pregiudizio e, cioè, annientamento di una situazione favorevole preesistente.
Il concetto di danno appare, quindi, in questa ottica, ampio e comprensivo di ogni intervento, sia esso naturale che umano, che incida in senso negativo su qualunque posizione della quale beneficiava il singolo.
Danno che però non sempre è collegato ad un diritto al risarcimento da parte del danneggiato, allorquando l’attività del danneggiante non si sia concretata in un illecito.
E’ questo ad esempio il caso del recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato da parte del preponente.
Qui può eventualmente sussistere un danno in senso naturalistico dell’agente (ad esempio per perdita delle provvigioni) ma non necessariamente un danno in senso giuridico purchè il recesso sia stato operato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1750 c.c.
Danno naturalistico esistente ma non determinante alcun diritto del danneggiato al risarcimento.
Ma oltre che fenomeno dell’ordine fisico, il danno, come già detto, è anche un fenomeno giuridico.
O, più specificamente, un effetto giuridico conseguente alla violazione da parte del danneggiante di una norma di legge (ad esempio violazione del preponente dell’esclusiva di zona riconosciuta all’agente).
Con ciò, pertanto, il mero pregiudizio economico o d’altro genere che un soggetto risenta per il fatto di un terzo, non è di per sè idoneo ad attivare alcuna forma di reazione dell’ordinamento, concretantesi nel risarcimento.
Tale reazione sarà infatti ipotizzabile solo a seguito della formulazione di una valutazione circa la effettiva violazione di una norma di legge da parte dell’autore dell’illecito.
Due sono quindi gli elementi che devono concorrere, perchè il danno possa essere delineato nei suoi contorni essenziali e possa conseguentemente nascere il diritto del danneggiato al relativo risarcimento.
Innanzitutto occorre la presenza di un elemento materiale o sostanziale, rappresentato dalla effettiva sofferenza (economica e/o esistenziale e/o biologica dle danneggiato).
In secondo luogo è necessario un elemento formale, rappresentato dalla norma giuridica e dalla sua violazione.
L’effetto giuridico causato dal danno, consiste, pertanto, in una reazione che il diritto appresta al fine della repressione del danno; esso agisce in senso contrario a quello nel quale opera il danno, in opposizione, cioè, ad esso.