Provvigione: anticipi provvigionali
L’art. 7, 5° co., dell’ AEC 30.7.2014 industria (come anche l’art. 7, 5° co., dell’ AEC 10.12.2014 Artigianato) prevede che <<sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell’affare, è facoltà dell’agente o rappresentante all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo>>.
Con tale norma, applicabile ai soli contratti di agenzia disciplinati dal menzionato AEC Industria (o eventualmente dall’AEC Artigianato), evidente è dunque il diritto dell’agente a pretendere anticipi provvigionali che saranno dovuti, in linea generale, sulle provvigioni <<maturate>> nel corso del trimestre o in alternativa, ma solo qualora sussista un preciso accordo tra le parti al riguardo, sulle provvigioni ancora da maturare.
Tale ultima sistema, introdotto nel settore industriale con l’ AEC 19.12.1979, prevede anticipi provvigionali in misura inferiore rispetto al primo: il 50% delle provvigioni relative ad affari con pagamento a 90 giorni e il 35% per affari con termini di pagamento superiori a 90 giorni e fino a 120.
La scelta tra l’uno e l’altro sistema viene lasciata all’agente.
Diversamente dall’AEC Industria l’ AEC 16.2.2009 (Commercio) prevede solo la seconda possibilità stabilendo, all’art. 7 u.co., che <<qualora all’atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l’agente o rappresentante di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50% della provvigione per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni>>