Provvigione: luogo di pagamento
I crediti dell’agente per provvigioni sono sempre quantitativamente determinabili mediante un semplice calcolo aritmetico e senza che occorra un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale, diretto a determinarne l’ammontare.
Si tratta, quindi, di crediti di valuta, originariamente sorti come tali, liquidi ed esigibili e non di credito di valore, dei quali occorra effettuare la liquidazione.
In quanto le somme di denaro costituenti l’oggetto dell’obbligazione del preponente verso l’agente sono determinate nel loro ammontare, e note ad entrambi, ne deriva, pertanto, che l’obbligazione stessa rientra tra quelle previste dal 3° co. dell’ art. 1182 c.c., ed il loro adempimento deve avvenire al domicilio che il creditore, e cioè l’agente, ha al tempo della scadenza, semprechè non sussista un diverso patto contrario.