Profili processuali: oggetto della controversia
L’oggetto della controversia potrà consistere in una qualunque pretesa fatta valere in giudizio, che si ricolleghi comunque al rapporto di agenzia e coinvolga interessi sorti in dipendenza dello stesso.
Rientrerà così nella competenza del giudice del lavoro, ogni azione attraverso la quale l’agente faccia valere suoi diritti discendenti dal rapporto di agenzia e ricollegati alla sua esecuzione, quali, ad es., il diritto al pagamento delle provvigioni come anche delle indennità collegate al rapporto.
Non solo.
Dovranno altresì considerarsi assoggettate al rito del lavoro quelle controversie volte all’accertamento di determinate inadempienze da parte di ciascuno dei contraenti che legittimino un’eventuale risoluzione del contratto o, comunque, un recesso per giusta causa, come anche andranno ricomprese nella previsione dell’art. 409 c.p.c. le controversie che riguardino inadempimenti osservati da una delle parti successivamente allo scioglimento del rapporto di agenzia come ad esempio nel caso di violazione del patto limitativo della concorrenza o di violazione delle norme in tema di concorrenza sleale.