Profili processuali: competenza per territorio

La competenza territoriale del Giudice giudice del lavoro così come delineata dall’art. 413 c.p.c. prima dell’intervento della l. 11.2.92, n.128, poneva delicati problemi in relazione al rapporto di agenzia e più in generale rispetto a tutti i rapporti c.d. parasubordinati.

Si riteneva, infatti, che il criterio di collegamento costituito dalla dipendenza dell’azienda non fosse applicabile agli agenti.

E ciò in quanto nei rapporti di parasubordinazione il lavoratore non è addetto ad alcuna organizzazione aziendale stante il carattere di autonomia di svolgimento del rapporto.

Per tali rapporti, quindi, i fori utilizzabili erano solo quelli del foro in cui era sorto il rapporto, e cioè il luogo in cui si perfeziona il contratto ai sensi dell’ art. 1326 c.c. (o ex art. 1327 c.c.) e della sede dell’azienda.

Non mancavano però sentenze che ritenevano applicabile anche il criterio di collegamento costituito dalla <<dipendenza>> intesa come luogo in cui l’agente presta il suo lavoro.

Si trattava, però, di un orientamento minoritario, utilizzato per ipotesi specifiche come nel caso di agenzia con deposito.

Il quadro con la l .11.2.1992, n.128, il cui art. 1 prevede espressamente che <<competente per territorio per le controversie previste dal n.3) dell’art. 409 c.p.c. è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio (…)>>.

Con tale disposizione è stato quindi definitivamente risolto, in favore dell’agente, il problema dell’individuazione del giudice competente, determinato, prescindendosi da qualunque riferimento al luogo in cui si è concluso il contratto di agenzia, ovvero a quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza, sulla base del domicilio dell’agente o rappresentante di commercio.

Va però osservato che nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato antecedentemente all’inizio del giudizio, il foro competente dovrà essere individuato in quello dove si è svolta l’attività dell’agente e non in quello del suo attuale domicilio.

Conclusione, questa, cui giunge la giurisprudenza (v. Cass. 24.11.2006, n. 25023, Mass. Giur.It) sulla scorta del rilievo che diversamente si consentirebbe all’agente di scegliere il giudice attraverso lo spostamento del domicilio con ciò contravvenendosi al dettato costituzionale laddove all’art. 25 Cost. si prevede espressamente che <<nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge>>.

Qualora, invece, la controversia tra preponente ed agente fuoriesca dal rito del lavoro, la determinazione del giudice competente per territorio seguirà i criteri ordinari previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c.

Giudice competente sarà, pertanto, quello della residenza o domicilio del convenuto come anche quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’individuazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione contrattuale dovrà avvenire sulla base delle norme che disciplinano la conclusione del contratto.

Così, ai sensi dell’ art. 1326 c.c., giudice competente sarà quello del luogo in cui la ditta preponente (qualora sia essa medesima la <<proponente>>) ha avuto conoscenza dell’accettazione da parte dell’agente.

Dovrà, inoltre, ritenersi competente anche il giudice del luogo in cui, ai sensi dell’ art. 1327 c.c., il contratto sia stato concluso attraverso l’esecuzione della prestazione da parte dell’agente medesimo.

In tale caso, giudice competente sarà quindi quello del luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione e, perciò, quello in cui si svolge l’opera promozionale dell’agente.

Spetterà però all’agente medesimo, come viene precisato in giurisprudenza, dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste (natura dell’affare o espressa richiesta del preponente).

Per quanto invece riguarda il forum destinatae solutionis, agli effetti della competenza territoriale facoltativa di cui all’ art. 20 c.p.c., qualora oggetto della controversia sia il pagamento di provvigioni o di indennità di preavviso o di risoluzione del rapporto, giudice competente dovrà considerarsi quello del luogo in cui deve avvenire il pagamento e, perciò, quello del domicilio del creditore ai sensi dell’ art. 1182, 3° comma, c.c.