Indennità di cessazione del rapporto: funzione

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione all’altra entro un termine stabilito (art. 1750, 2°co. c.c.).

Il recesso rappresenta, quindi, la forma tipica di scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato.

Ogni parte è, infatti, libera di intervenire, in qualsiasi momento, sulla sorte del rapporto e, conseguentemente, di determinarne, attraverso una sua dichiarazione di volontà, la sua cessazione.
Il recesso unilaterale è perciò un atto costitutivo in senso estintivo; esso incide sulla situazione giuridica esistente, provocandone l’estinzione.

Ma l’intervenuto scioglimento del rapporto, pur costituendo espressione di un’attività legittima esercitabile da ciascuna delle parti, quando, peraltro, sia svolta dalla ditta preponente determina per l’agente un pregiudizio.

Pregiudizio conseguente al fatto che, una volta scioltosi il rapporto, l’agente perde le provvigioni relative a quegli affari che verranno successivamente acquisiti dalla preponente con i clienti da lui stesso acquisiti.

E’ in considerazione di ciò che viene riconosciuto all’agente il diritto ad una indennità di scioglimento, la quale ha proprio la funzione di sopperire ai danni da questi subiti a seguito dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.

L’ art. 1751 c.c., come modificato dai d.leg.vi 303/91 e 65/99, impone infatti al preponente l’obbligo di corrispondere all’agente, all’atto della cessazione del rapporto, una indennità di scioglimento, nella misura massima di un anno di provvigioni determinate sulla base della media provvigionale degli ultimi cinque anni o, se il rapporto ha avuto una durata inferiore, sulla media del periodo considerato.

Detta indennità è riconosciuta purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

b) che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

E che l’indicata indennità abbia la funzione di colmare il pregiudizio subito dall’agente per l’avvenuta interruzione del rapporto da parte della preponente è dimostrato anche dal fatto che questa non è dovuta qualora il rapporto si sciolga per una inadempienza riferibile allo stesso agente (art. 1751, 2° co., lett. a) oppure a seguito di suo recesso o, infine, l’agente ceda a terzi, a seguito di accordo con il preponente medesimo, i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto (lett. c).