Indennità di cessazione del rapporto

Il d.leg.vo 303/91, con cui è stata data attuazione alla direttiva 86/653/CEE, ha introdotto un nuovo testo dell’ art. 1751 c.c.

Diversamente da quanto accadeva sotto la vigenza del precedente art. 1751 c.c., che riconosceva detta indennità ad ogni ipotesi di scioglimento del contratto (fino al punto di estenderla anche al caso di recesso dell’agente), limitandosi poi a rimandare, per il calcolo della stessa, agli accordi economici collettivi, la nuova formulazione dell’ art. 1751 c.c., le cui disposizioni sono inderogabili a svantaggio dell’agente (art. 1751, ult.co.), prevede che il preponente sia obbligato a corrispondere all’agente, all’atto della cessazione del rapporto, una indennità di scioglimento, solamente in presenza di determinati presupposti.

In particolare si richiede a) che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e che b) che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, soprattutto, delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Tali condizioni, che nella prima applicazione della direttiva comunitaria il legislatore italiano aveva considerato tra loro alternative, ora, per effetto del d.leg.vo.65/99, che ha dato ulteriore applicazione alla direttiva 86/653/CEE devono tra loro concorrere congiuntamente.

L’ulteriore innovazione introdotta dal legislatore del ’91 è poi quella che riguarda la misura dell’indennità.

Il 3° comma dell’ art. 1751 c.c., prevede, infatti, che l’indennità di scioglimento non può <<superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni>> e, se il contratto risale a meno di cinque anni, <<sulla media del periodo in questione>>.

Essa deve essere richiesta dall’agente, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dall’intervenuto scioglimento del contratto (art. 1751, 5° comma, c.c.).

In base al 2° comma dell’ art. 1751 c.c. l’indennità non è invece dovuta nell’ipotesi in cui:

a) il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto oppure

b)l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività o, infine,

c) ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Con riferimento all’ipotesi sub b) va però subito osservato che detta esclusione non opera quando si è in presenza di una risoluzione consensuale del rapporto poichè in tale caso lo scioglimento discende da una scelta di ambedue le parti del rapporto, la quale non può essere validamente equiparata in via interpretativa al diverso caso di recesso unilaterale per iniziativa del solo agente.

Orientamento, questo, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. 16.12.2002, n. 17992) la quale distingue tra recesso unilaterale dell’agente (che gli preclude il diritto all’indennità di cessazione) e recesso per mutuo consenso che non osta al suo riconoscimento.
Alla modifica dell’ art. 1751 c.c., introdotta dal d.leg.vo 65/99, hanno fatto poi seguito gli AEC 2002 i quali, con la dichiarata finalità di dare esecuzione all’ art. 1751 c.c., hanno individuato modalità e criteri applicativi dell’indicata norma con preciso riferimento alla misura dell’indennità di cessazione del rapporto.
In occasione dell’AEC 26.2.2002 (settore commercio), si è convenuto che l’indennità di cessazione sia costituita da tre emolumenti:

il primo, denominato “Indennità di risoluzione” del rapporto che viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, <<e risponde principalmente al criterio dell’equità>>;

il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, che viene  riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo precise modalità determinate dagli stessi AEC, emolumento, anche questo, che risponde al principio di equità, <<e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, Codice Civile>>;

il terzo, denominato “Indennità meritocratica” che risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 del c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.

L’ “Indennità di risoluzione” sarà calcolata secondo le seguenti modalità (AEC 26.2.2002, art. 12, settore commercio):
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“All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate:
L’indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue,
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1 % dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000(duemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);
c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d) per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (scimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e) per il periodo dal 1° gennaio 1989 in poi, l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni).
Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
Agli effetti dell’accantonamento obbligatorio del F.I.R.R. presso la Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.
I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
L’indennità di cui al presente capo I non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie sotto elencate:
– ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
– concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente accantonate anno per anno nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate.
In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente, l’agente o rappresentate, ove ricorra una delle ipotesi previste al comma 6 del presente capo 1, è tenuto a rimborsare direttamente l’azienda mandante per un importo equivalente a quanto maturato a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.
Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti, le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Qualora l’accordo di cessione preveda il subentro di un altro agente o rappresentante, gli importi in parola per il periodo pregresso – fatti oggetto di apposita quantificazione e dichiarazione – saranno accreditati sul conto individuale dell’agente o rappresentante subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all’atto della cessazione definitiva del rapporto.
Le norme regolamentari allegate al presente accordo dovranno tenere conto dell’ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di accantonamento all’Enasarco”.
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L’ “Indennità suppletiva di clientela” sarà invece calcolata nel modo seguente (AEC 26.2.2002, art. 12, settore commercio):

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“Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l’indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato”.

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L’ “Indennità meritocratica”, riconosciuta in aggiunta all’Indennità di risoluzione ed all’Indennità suppletiva,sarà così determinata (AEC 26.2.2002, art. 12, settore commercio):

“In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. L’indennità “meritocratica” aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ., secondo il seguente criterio:
a) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata superiore a dieci anni
-Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto.
-Verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 3
(tre) anni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 36 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
b) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata da tre a dieci anni
-Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi 2 (due) anni di durata del rapporto.
-Verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 2 (due) anni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 24 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
c) rapporti di agenzia o rappresentanza di durata fino a tre anni:
-Verrà determinato il valore iniziale calcolando il valore delle provvigioni del primo trimestre di operatività del mandato, moltiplicato per quattro.
-Verrà determinato il valore finale calcolando il valore delle provvigioni dei 12 mesi antecedenti la chiusura del rapporto.
Sull’importo ottenuto sottraendo dal valore finale il valore iniziale, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, si applicheranno le seguenti percentuali:
1% in caso di incremento fino al 33%
2% in caso di incremento superiore al 33% e fino al 66%
3% in caso di incremento superiore al 66%”.

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L’ AEC 20.3.2002 (settore industria) dispone in senso analogo prevedendo all’art. 10 che:

“Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell’indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene che l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l’uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; l’altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all’incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell’agente o rappresentante.
L’indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”.

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Va però segnalato che diversamente dall’ AEC 26.2.2002, l’ AEC 20.3.2002, settore industria, come anche l’AEC 12.6.2002, settore artigianato, non individua un’ indennità meritocratica come distinta voce di indennità anche se poi la stessa (sotto il profilo della sua quantificazione) viene ricondotta all’interno dell’ indennità di clientela qualora l’agente abbia incrementato il fatturato o la clientela.
Quanto alla “Indennità di risoluzione”, questa come prevede l’ AEC 20.3.2002 (art. 10), settore industria e l’ AEC 12.6.2002 (art. 8), settore artigianato, verrà determinata nel modo seguente:

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“- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui

– AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
– ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
– concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l’obbligatorietà dell’accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell’indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003”.

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L’ “Indennità suppletiva di clientela” dovrà invece calcolarsi secondo i seguenti criteri (AEC 20.3.2002, art. 10, settore industria e AEC 12.6.2002, art. 8, settore artigianato):

“A) all’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all’agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
· 3 per cento sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
· 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
· ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

B) In aggiunta agli importi previsti al capo I (Indennità di risoluzione) ed alla precedente lett. A), sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:
– 1 per cento sul valore annuo dell’incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
– 2 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;
– 3 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%;
– 4 per cento del valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;
– 5 per cento del valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;
– 6 per cento del valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;
– 7 per cento del valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.
L’importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l’ammontare massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato”.