Imprenditore: nozione
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).
Presupposti della figura dell’imprenditore sono:
1) L’esercizio di un’attività economica;
2) La professionalità;
3) L’organizzazione.
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1) L’esercizio di un’attività economica
Si intende la produzione di ricchezza.
L’esercizio dell’impresa presuppone che l’attività sia volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
2) La professionalità
È costituita dall’abitualità e dalla continuità dell’attività svolta, che deve avere uno scopo di lucro.
Non è necessario che l’attività sia ininterrotta potendosi trattare anche di un’attività stagionale.
3) L’organizzazione
L’attività organizzativa si riferisce alla manodopera e ai mezzi di produzione di cui si avvale l’imprenditore nella sua attività.
La coesistenza dei due elementi non si rivela però necessaria: così, ad esempio, il negoziante che si avvale di capitali e attrezzature, ma senza avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore, è un imprenditore.
All’interno della categoria dell’imprenditore si distinguono le seguenti sottocategorie:
1) Imprenditore agricolo;
2) Imprenditore commerciale;
3) Piccolo imprenditore.
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1) Imprenditore agricolo
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (art. 2135 c.c.).
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle loro attività, prevalentemente prodotti dei soci, oppure forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1). Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese (D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2).
2) Imprenditore commerciale
E’ colui che svolge: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività commerciale in senso stretto); un’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti ( art. 2195 c.c.).
Gli imprenditori commerciali (non i piccoli imprenditori commerciali) sono sottoposti a un particolare regime di pubblicità mediante l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e inoltre devono conservare per 10 anni le scritture contabili come il libro giornale, il libro degli incentivi e le scritture contabili richieste dalla natura dell’oggetto dell’impresa ( artt. 2188, 2195 e 2202 c.c.).
L’imprenditore commerciale si avvale nell’organizzazione dell’impresa di alcuni collaboratori sia autonomi sia subordinati.
La qualità di imprenditore commerciale deriva direttamente dall’esercizio di un’impresa commerciale. Tale attività può essere espletata sia da una persona fisica (imprenditore individuale), sia da un ente (imprenditore collettivo).
3) Piccolo imprenditore
I piccoli imprenditori si identificano nelle seguenti figure: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia ( art. 2083 c.c.).
Fondamentale si rivela il lavoro personale dell’imprenditore e dei familiari che deve avere un’importanza prevalente rispetto a quello dei dipendenti estranei e rispetto al capitale investito.