Direttiva comunitaria 86/653: finalità

Con la direttiva comunitaria 86/653 si è giunti ad una uniformità della disciplina del contratto di agenzia in ambito europeo.

Una prima parziale applicazione in Italia della direttiva 86 / 653 si è avuta con il d.leg.vo 303/91, il quale ha integrato e modificato le norme del codice civile di cui agli artt. 1742 -1753 c.c.

Attraverso il d.leg.vo 303/91 si è data attuazione alle finalità insite nella direttiva stessa, rappresentate dall’esigenza di:

(a) garantire condizioni di concorrenza omogenee all’interno del mercato comune, evitando che il ricorso ad agenti sia più (o meno) oneroso in certi stati piuttosto che in altri;

(b) garantire un più elevato livello di protezione dell’agente nei rapporti con il preponente;

(c) semplificare le operazioni commerciali intra – comunitarie, facilitando la la redazione e la gestione di contratti di agenzia tra parti di differenti Stati membri

Difformemente da quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il cui ambito di applicazione, come emerge dall’art. 1, n. 2, è riferito al solo agente commerciale – individuato nella persona di chi, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato in maniera permanente di trattare per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere in nome e per conto del preponente, con esclusione, quindi, di quelle attività promozionali afferenti ad un settore diverso da quello della compravendita – il d.leg.vo 303 /91 deve considerarsi esteso ad ogni ipotesi di agenzia.

Rientrano, dunque, nella previsione del decreto, non solo quelle attività di promozione aventi ad oggetto contratti di vendita o di acquisto di merci, ma anche le attività finalizzate alla conclusione di contratti diversi dalla compravendita (locazione, locazione finanziaria, erogazione di servizi, assicurazioni, ecc.) nonchè quelle attività finalizzate alla compravendita di beni diversi dalle merci.