Decadenza: nozione
La decadenza consiste nella perdita di un diritto a seguito del suo mancato esercizio entro un determinato ambito temporale.
Sua funzione è quella di limitare l’incertezza delle situazioni giuridiche; non sono così ammesse interruzioni e sospensioni (salvo che, con riferimento a queste ultime, non sia diversamente disposto: v. art. 2964 c.c.).
Al fine di impedire la decadenza occorre:
Compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal contratto;
Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può farsi valere.
La decadenza può essere:
Legale: è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili (ossia quei diritti che rientrano nella disponibilità delle parti quali ad es. diritti patrimoniali) sia i diritti indisponibili (ossia quei diritti sui quali le parti non possono intervenire quali ad es. i diritti della personalità). Nei diritti indisponibili la decadenza può essere rilevata d’ ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.); non può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata dalle parti.
Giudiziale: i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata.
Convenzionale: i termini di decadenza li stabiliscono i privati; unico limite è evitare che i termini rendano troppo difficile l’ esercizio del diritto ad una delle parti (art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente). La decadenza convenzionale non è rilevabile d’ ufficio.
Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione (art. 2967 c.c. Effetto dell’impedimento della decadenza).