Decadenza
La decadenza consiste nella perdita di un diritto come conseguenza del suo mancato esercizio entro un determinato termine previsto dalla legge.
Come la prescrizione, anche la decadenza è strettamente collegata al trascorrere del tempo e all’inerzia del titolare del diritto.
Entrambi gli istituti trovano la propria ratio in un’esigenza di conseguimento della certezza delle situazioni giuridiche.
Diversamente dalla prescrizione nella decadenza sono irrilevanti le ragioni dell’ inerzia e non sono perciò ammesse né interruzione né sospensione, semprechè, come prevede l’ art. 2964 c.c., non sia diversamente disposto.
Nè, tantomeno, è sufficiente il compimento di un qualsiasi atto perchè la decadenza sia impedita, dovendosi comunque compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal contratto.
Anche nel contratto di agenzia opera l’istituto della decadenza con preciso riferimento al conseguimento dell’indennità di cessazione del rapporto.
L’art. 1751, terzultimo comma, c.c. prevede infatti espressamente che “l’agente decade dal diritto all’indennità di cessazione se, “nel termine di un anno dallo del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i suoi diritti”.
Per evitare ciò l’agente sarà quindi tenuto a comunicare alla preponente (ad es. con una lettera raccomandata formulata in tal senso), entro il suddetto termine di un anno, la propria intenzione di ottenere il pagamento dei detta indennità.