Agente abusivo

Il divieto, per chi non sia iscritto al ruolo, di svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, contenuto nell’art. 9 della l. 204 / 85, rappresenta indubbia espressione di una vera e propria norma imperativa.

Ciò comportava, almeno secondo un certa giurisprudenza, la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di agenzia concluso tra le parti.

L’orientamento, venutosi a consolidare nel corso degli anni nell’ambito della giurisprudenza italiana, deve però ora essere rivisto alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia Cee, intervenuta su impulso del Tribunale di Bologna, il quale, con ordinanza in data 16.4.97, ha sottoposto alla Corte medesima, ai sensi dell’art. 177 del Trattato Cee, la questione della compatibilità con il diritto comunitario della norma contenuta nell’art. 9 della l. 204/85.

La questione era stata introdotta nell’ambito di una controversia instaurata avanti il Pretore del lavoro di Bologna.

Oggetto era il riconoscimento, in favore dell’agente, delle indennità conseguenti allo scioglimento del rapporto di agenzia per volontà della ditta preponente.

Nel corso del processo era però emerso che l’agente non era mai era stato iscritto al ruolo.

Il Pretore di Bologna considerava quindi nullo il contratto di agenzia intercorso tra le parti.
Investita della vicenda, in sede di appello, il Tribunale di Bologna riteneva, però, che si ponesse un problema di diritto comunitario, nei limiti in cui le norme nazionali controverse nella causa principale, che subordinano i diritti dell’agente all’obbligo di iscriversi al ruolo, potrebbero rivelarsi incompatibili con la direttiva, la quale non prevede l’istituzione di un ruolo effettivo, limitandosi solamente a descrivere l’agente commerciale con riferimento all’attività esercitata senza richiedere particolari adempimenti amministrativi.

Il Tribunale di Bologna sospendeva pertanto il giudizio sottoponendo alla Corte la questione pregiudiziale <<se la direttiva 86/653/CEE sia incompatibile con gli artt. 2 e 9 della legge interna n. 204 del 3 maggio 1985, che condizionano la validità dei contratti di agenzia all’iscrizione degli agenti di commercio in appositi albi>>.

Con tale questione il giudice a quo chiedeva, quindi, sostanzialmente, se la direttiva fosse di ostacolo ad una normativa nazionale che subordinasse la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo.

La Corte, così chiamata a pronunciarsi, preliminarmente, con la sentenza 30.4.1998 osservava come nel corso dei lavori preparatori che avevano preceduto l’adozione della direttiva, l’istituzione generalizzata di un albo agenti era stata proposta, per motivi di certezza del diritto, dal Comitato economico e sociale, ma che tale proposta non era stata confermata nella redazione finale della direttiva medesima; agli Stati membri era stata quindi lasciata la cura di imporre, ove essi lo ritenevano opportuno, l’iscrizione in un apposito albo per rispondere a talune esigenze amministrative.

Ma se questo era lo spirito della richiamata concessione, tale facoltà riconosciuta agli Stati membri non doveva però essere intesa nel significato di subordinare la stessa validità del rapporto di agenzia all’osservanza dell’indicato adempimento amministrativo.

E del resto, osservava la Corte, a mente di quanto stabilisce l’art. 1, n. 2 della direttiva la qualifica di agente commerciale è riconosciuta alla persona <<che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona (…) la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente>>.

Con ciò, dunque, poichè l’iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva non è subordinato all’iscrizione all’albo.

Sulla scorta di tali considerazioni, la questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunale di Bologna  con ordinanza 16.4.97 andava quindi risolta nel senso che la direttiva del Consiglio 18.12.86, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, <<osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo>>.